COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 15 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 176della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°124 del 02.04.2008 (Squalifiche calciatori FEDERICO Antonino, MORABITO Giovanni, MOSCATO Gregorio, PATURZO Davide, PENNESTRI Davide Carmine, SURACI Giovanni e TAVILLA Lorenzo per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 15 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 176della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°124 del 02.04.2008 (Squalifiche calciatori FEDERICO Antonino, MORABITO Giovanni, MOSCATO Gregorio, PATURZO Davide, PENNESTRI Davide Carmine, SURACI Giovanni e TAVILLA Lorenzo per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante si duole delle squalifiche in epigrafe ma il ricorso è stato trasmesso oltre i termini stabiliti dal Comunicato ufficiale n° 67/A della F.I.G.C., riportato nel comunicato ufficiale n° 107 del Comitato Regionale Calabria, pubblicato e affisso il 27 febbraio 2008. Le disposizioni contenute nel citato comunicato prevedono, tra l’altro, che per le ultime quattro giornate dei campionati della Lega nazionale dilettanti, i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale debbano pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale. Nel caso che occupa la reclamante ha trasmesso il reclamo – avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n° 124 del 2.4.2008, pubblicato e affisso il 3.4.2008 - con lettera del 5.4.2008, pervenuta oltre i citati termini. Il reclamo è pertanto viziato e va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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