COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 15 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 177della società ROYAL FIN CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°124 del 02.04.2008 (Squalifica calciatore TAVERNESE Luigi Gaetano fino al 31.12.2010, squalifica calciatore VALENTE Francesco fino al 31.12.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 15 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 177della società ROYAL FIN CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°124 del 02.04.2008 (Squalifica calciatore TAVERNESE Luigi Gaetano fino al 31.12.2010, squalifica calciatore VALENTE Francesco fino al 31.12.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA La reclamante si duole delle squalifiche in epigrafe ma il ricorso è stato trasmesso oltre i termini stabiliti dal Comunicato ufficiale n° 67/A della F.I.G.C., pubblicato nel comunicato ufficiale n° 107 del Comitato Regionale Calabria, pubblicato e affisso il 27 febbraio 2008. Le disposizioni contenute nel citato comunicato prevedono, tra l’altro, che per le ultime quattro giornate dei campionati della Lega nazionale dilettanti, i reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo territoriale debbano pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale. Nel caso che occupa la reclamante ha trasmesso il reclamo – avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n° 124 del 2.4.2008, pubblicato e affisso il 3.4.2008 - con lettera raccomandata dell’8.4.2008. Il reclamo è pertanto viziato e va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it