COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 15 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 178del Sig. AIELLO Antonio (soc. Pro Martelletto) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°61 del 02.04.2008 (Squalifica fino al 30.06.2009). RECLAMO N. 179del Sig. QUINZI Patrick Claudio (soc. Pro Martelletto) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°61 del 02.04.2008 (Squalifica fino al 30.06.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 128 DEL 15 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 178del Sig. AIELLO Antonio (soc. Pro Martelletto) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°61 del 02.04.2008 (Squalifica fino al 30.06.2009). RECLAMO N. 179del Sig. QUINZI Patrick Claudio (soc. Pro Martelletto) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°61 del 02.04.2008 (Squalifica fino al 30.06.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentiti i reclamanti; RILEVA I due reclami vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva. Nel corso della gara Pro Martelletto – Pentone del 15.3.2008 l’arbitro della gara veniva aggredito con calci, schiaffi, e pugni da calciatori della Pol. Pro Martelletto non identificati. Per tale ragione veniva sanzionato Maruca Eugenio, capitano della citata compagine ai sensi dell’art. 3 punto 2 del C.G.S.. In sede di reclamo davanti alla Commissione Disciplinare territoriale il capitano stesso indicava nei calciatori Aiello Antonio e Quinzi Patrick i responsabili degli episodi di violenza; consequenzialmente veniva revocata la squalifica inflitta al calciatore Maruca rinviando gli atti al giudice di prime cure che infliggeva le squalifiche di cui in epigrafe. Di tali provvedimenti si dolgono i calciatori assumendo di essere estranei ai fatti loro addebitati. Le posizioni dei due calciatori vanni differenziate. Per l’Aiello i fatti addebitati non possono essere posti in dubbio, per cui viene confermata la responsabilità. Relativamente al Quinzi è da dirsi che il Maruca, capitano della Pro Martelletto, nella prima versione dei fatti, contenuta nel reclamo avverso la squalifica comminatagli, non ha individuato il calciatore da ultimo citato tra i colpevoli dell’aggressione. Di conseguenza per il Quinzi residua esclusivamente la responsabilità per tentata aggressione all’arbitro. Entrambe le sanzioni vanno rimodulate per come segue: Al calciatore Aiello Antonio squalifica fino a tutto il 31 marzo 2009. Al calciatore Quinzi Patrick Claudio squalifica fino a tutto il 30 settembre 2008. P.Q.M. In parziale accoglimento dei reclami, riduce la squalifica inflitta al calciatore AIELLO Antonio fino al 31 MARZO 2009, ed al calciatore QUINZI Patrick Claudio fino al 30 SETTEMBRE 2008. Dispone, infine, restituirsi le tasse versate.
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