COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 118 della società A.S.D. SAN MAZZEO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°49 del 13.02.2008 (Ammenda di € 100,00, squalifica assistente arbitrale Sig. GALLO Diego fino al 23.03.2008, squalifica calciatore ASSISI Alessandro fino al 15.05.2009, squalifica calciatore SALVINO Giulio fino al 15.05.2009, squalifica calciatore STRANGES Antonio fino al 15.05.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 118 della società A.S.D. SAN MAZZEO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n°49 del 13.02.2008 (Ammenda di € 100,00, squalifica assistente arbitrale Sig. GALLO Diego fino al 23.03.2008,
squalifica calciatore ASSISI Alessandro fino al 15.05.2009, squalifica calciatore SALVINO Giulio fino al 15.05.2009,
squalifica calciatore STRANGES Antonio fino al 15.05.2009).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il rappresentante della società reclamante, nonché il direttore di gara a “chiarimenti”;
RILEVATO
che il direttore di gara nell’audizione fissata appositamente per chiarire le eccezioni sollevate con il ricorso della società San Mazzeo
Calcio, ha confermato in toto il proprio referto di gara, specificando altresì, di non avere alcun dubbio circa l’identità dei calciatori
resisi protagonisti degli atti violenti e delle minacce nei suoi confronti;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e conferma le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa.
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