COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 162 della società F.C. CORTALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°53 del 12.03.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Virus Sambiase – Cortale del 20.02.2008 – Campionato Allievi Provinciali) con il punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 162 della società F.C. CORTALE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n°53 del 12.03.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Virus Sambiase – Cortale del 20.02.2008 – Campionato
Allievi Provinciali) con il punteggio di 0 - 3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a “chiarimenti”;
RILEVA
La società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0 – 3 nei confronti della stessa società a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per
l’ingresso di alcuni sostenitori della società Cortale.
Ed invero, risulta dal referto di gara che al 36° del primo tempo in seguito ad un infortunio occorso al calciatore Riga del Cortale
faceva ingresso sul terreno di gioco il padre dello stesso che provvedeva a soccorrere il proprio figlio.
Dopo le cure del caso e nonostante l’invito l’intruso ed altri sostenitori del Cortale si trattenevano a bordo campo, senza però
mantenere comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara.
La delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per
la continuazione della gara pro-forma.
E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle
sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo
l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.
Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato solo dalla presenza si alcuni sostenitori della
squadra ospite che si trattenevano a bordo campo senza intralciare il regolare svolgimento della gara;
P.Q.M.
In riforma della decisione del Giudice Sportivo, dispone la ripetizione della gara (Virus sambiase – Cortale del Campionato Allievi
Provinciali) demandando al Presidente della Delegazione Provinciale per quanto di competenza.
Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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