COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 180 del Sig. VULCANO Francesco (soc. U.S. Crucolese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°126 del 09.04.2008 (Inibizione fino al 31.12.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 180 del Sig. VULCANO Francesco (soc. U.S. Crucolese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°126 del 09.04.2008 (Inibizione fino al 31.12.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il Sig. Vulcano Francesco al 36° del primo tempo entrava abusivamente in campo e colpiva la mano dell’arbitro facendogli cadere il cartellino e successivamente tentava di aggredire l’arbitro non riuscendovi per l’intervento dei propri giocatori; che la sanzione inflitta anche in considerazione della qualità rivestita appare senz’altro congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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