COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 181 della società U.S.D. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°124 del 02.04.2008 (Inibizione Sig. MIRARCHI Giuseppe fino al 02.06.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 181 della società U.S.D. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°124 del 02.04.2008 (Inibizione Sig. MIRARCHI Giuseppe fino al 02.06.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti via telefono; RILEVA Che l’episodio per il quale è stata adottata la sanzione dal Giudice Sportivo nei confronti del dirigente della società Petrizzi, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, va ridimensionata nella sua entità, peraltro va anche condìsiderato che per stessa ammissione dell’arbitro il Sig. Mirarchi a fine gara, resosi conto dell’errore commesso, ha chiesto formalmente scusa del comportamento mentenuto; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. MIRARCHI Giuseppe fino al 02 MAGGIO 2008; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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