COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 182 della società A.S.D. MONGRASSANO 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°126 del 09.04.2008 (Squalifica calciatore PATITUCCI Francesco fino al 09.05.2008, squalifica calciatore GUGLIELMELLI Ugo per CINQUE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 22 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 182 della società A.S.D. MONGRASSANO 2000 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°126 del 09.04.2008 (Squalifica calciatore PATITUCCI Francesco fino al 09.05.2008, squalifica calciatore GUGLIELMELLI Ugo per CINQUE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che alla stregua di un’attenta lettuire degli atti di gara i fatti ascritti ai calciatori Patitucci Francesco e Guglielmelli Ugo vanno diversamente valutati, poiché è emerso che i comportamenti degli stessi tenuti nei confronti del direttore di gara per quanto riprorevoli, richiedono una rivisitazione circa l’entità della sanzione; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni applicate del Giudice Sportivo; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PATITUCCI Francesco fino al 30 APRILE 2008, riduce la squalifica inflitta al calciatore GUGLIELMELLI Ugo a QUATTRO giornate. dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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