COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 185 della società A.S. CITTA’ DI COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°129 del 16.04.2008 (Squalifica calciatore LAINO Giulio fino al 12.10.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 185 della società A.S. CITTA’ DI COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°129 del 16.04.2008 (Squalifica calciatore LAINO Giulio fino al 12.10.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che la condotta del calciatore Laino Giulio, il quale “colpiva con un violento schiaffo il palmo della mano dell’arbitro durante il saluto a fine gara a centrocampo ” provocandogli un leggero dolore con arrossamento della mano, configura un comportamento violento senza conseguenze lesive; ritenuto che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare eccessiva e può essere ridotta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LAINO Giulio fino al 12 SETTEMBRE 2008; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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