COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 186 della società S.S. GIM ROSE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°37 del 02.04.2008 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore BRIA Pietro fino al 30.06.2008, squalifica dirigente FARAGONE Pompeo fino al 02.04.2011, ammenda di € 300,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 186 della società S.S. GIM ROSE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°37 del 02.04.2008 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore BRIA Pietro fino al 30.06.2008, squalifica dirigente FARAGONE Pompeo fino al 02.04.2011, ammenda di € 300,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il reclamo, quanto alla punizione sportiva della perdita della gara è inammissibile a termini dell’art. 33, comma 5 del C.G.S. secondo cui tutti i reclami devono essere inviati all’eventuale controparte. Il mancato adempimento di tale obbligo ne comporta la inammissibilità; la sanzione inflitta al calciatore Bria Pietro che si è sottratto a fine gara al riconoscimento da parte dell’arbitro e su sua espressa richiesta è congrua ed adeguata; la sanzione inflitta al dirigente Faragone Pompeo, che ha consentito la partecipazione alla gara di calciatore diverso da quello indicato in distinta, è congrua ed adeguata e peraltro è stata contenuta nel minimo dal Giudice Sportivo; congrua ed adeguata appare la sanzione pecuniaria; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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