COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 187 della società POL. PUNTA ALICE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°40 del 09.04.2008 (Ripetizione della gara Punta Alice – Padre Pio Crotone del 14.03.2008 – Campionato Giovanissimi Provinciali).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 187 della società POL. PUNTA ALICE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°40 del 09.04.2008 (Ripetizione della gara Punta Alice – Padre Pio Crotone del 14.03.2008 – Campionato Giovanissimi Provinciali). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che a termini dell’art. 33, comma 5 del C.G.S. i reclami devono essere inviati all’eventuale controparte; che il mancato adempimento di tale obbligo comporta la inammissibilità del reclamo; che agli atti non risulta che la reclamante abbia inviato copia del reclamo alla società Padre Pio Crotone; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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