COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 188 della società A.S.D. PRESILA VALLECUPO avverso la regolarità della gara Rovito 2003 – Presila Vallecupo (0 – 0) del 08.04.2008 Campionato Allievi Provinciali (Delegazione di Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore BRIA Marco (Reclamo trasmesso dal Giudice Sportivo Territoriale per competenza).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 188 della società A.S.D. PRESILA VALLECUPO
avverso la regolarità della gara Rovito 2003 – Presila Vallecupo (0 – 0) del 08.04.2008 Campionato Allievi Provinciali
(Delegazione di Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore BRIA Marco (Reclamo trasmesso dal Giudice
Sportivo Territoriale per competenza).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVATO
che a termini dell’art. 34, comma 1 delle NOIF le società partecipanti con più squadre a campionati diversi non possono schierare in
campo nelle gare di campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato nella squadra che
partecipa alla categoria superiore un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi;
rilevato che, alla data del 08.04.2008, il calciatore Bria Marco ha disputato nelle fila della società Rovito 2003, che partecipa al
Campionato di Prima Categoria, diciannove (19) gare su un totale di trenta (30);
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società ROVITO 2003 la punizione sportiva della perdita della gara (Rovitro 2003 – Presila
Vallecupo del 08.04.2008 Campionato Allievi Provinciali) con il punteggio di 0 – 3;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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