COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 189 della società POL. CATONA DILETTANTISTICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°132 del 23.04.2008 (Squalifica calciatore ROCCUZZO Massimo per SEI gare, squalifica calciatore LAGANA’ Antonio per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 189 della società POL. CATONA DILETTANTISTICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°132 del 23.04.2008 (Squalifica calciatore ROCCUZZO Massimo per SEI gare, squalifica calciatore LAGANA’ Antonio per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare che: - ai sensi e per gli effetti dell’art.34, co.5, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, di conseguenza, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante; - ai sensi e per gli effetti dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro; Che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara Catona – Mileto del 20.04.2008 risulta in maniera chiara ed inequivoca a carico dei seguenti calciatori quanto qui di seguito riportato: 1) Roccuzzo Massimo si è reso responsabile di grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario a fine gara colpendolo ripetutamente con calci e pugni; 2) Laganà Antonio si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario a fine gara (colpiva con un violento schiaffo un giocatore avversario continuando a colpire con calci altri giocatori) ; Ritenute le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai due calciatori suddetti; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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