COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 06 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 190 della società IPERMERCATO DUE MARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°27 del 23.04.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Ipermercato Due Mari – Pianopoli del 19.04.2008) con ilpunteggio di 0 – 3, esclusione dal Torneo Amatori, ammenda di € 40,00, squalifica calciatore PERRI Francesco fino al 30.06.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 06 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 190 della società IPERMERCATO DUE MARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°27 del 23.04.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Ipermercato Due Mari – Pianopoli del 19.04.2008) con ilpunteggio di 0 – 3, esclusione dal Torneo Amatori, ammenda di € 40,00, squalifica calciatore PERRI Francesco fino al 30.06.2010). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Che in data 19.04.2008 si è disputata la gara Ipermercato Due Mari - Pianopoli, valida per il Torneo Amatori, conclusasi con il punteggio di 64 reti a zero in favore della squadra ospitante. Il Giudice Sportivo, con C.U. n.27 Amatori del 23.04.2008 (pubblicato il giorno successivo), in riferimento alla gara de qua, ha rilevato che il punteggio finale “risulta innaturale, illogico ed inspiegabile per una gara di calcio, se disputata con normale vigore ed impegno agonistico da entrambe le squadre”, ponendo l’attenzione, in particolare, sulla circostanza che “la Società Ipermercato Due Mari nel corso del secondo tempo ha segnato ben 41 reti nell’arco di 45 minuti”. A tali considerazioni, ha aggiunto che: “il risultato acquisito sul campo lascia intravedere un accordo illecito fra i calciatori delle due squadre”, “presumibilmente maturato sul campo e attuato con grossolano disprezzo di ogni principio di lealtà, correttezza e probità sportiva, nella convinzione che la differenza reti dell’intero campionato fosse determinante per la Società Ipermercato Due Mari ai fini della qualificazione alla fase finale del Torneo”. Per il suddetto Giudice quanto sopra esposto spiegherebbe anche perché la Società Ipermercato Due Mari abbia volutamente ritardato di 30’ l’inizio della gara in attesa che iniziasse la gara Serrastretta - Lamezia Soccer, società quest’ultima altrettanto impegnata nella qualificazione alla fase finale”. Tale circostanza, è opportuno precisarlo, è evidenziata nel rapporto arbitrale. Il Giudice di I grado, infine, ha precisato che le dichiarazioni del direttore di gara, convocato a chiarimenti, sono apparse “per nulla convincenti, se non anche reticenti”, per quanto concerne sia le modalità di segnatura “a getto continuo” delle reti, che l’“impegno agonistico” dimostrato dalla squadra soccombente. Pertanto, il Giudice in questione, avendo “considerato irregolare lo svolgimento della gara per colpa di entrambe le società”, ha assunto i seguenti provvedimenti al riguardo: - Punizione sportiva della perdita della stessa col punteggio di 0-3 nei confronti di entrambe le società; - Esclusione dal Torneo Amatori s.s. 2007/2008 delle due società; - Squalifica fino al 30.06.20010 dei capitani delle due squadre Perri Francesco (Ipermercato Due Mari) e Dattilo Antonio (Pianopoli); - Ammenda di € 40,00 alla Società Ipermercato Due Mari. Inoltre, lo stesso ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria LND per gli eventuali provvedimenti di competenza. La Società Ipermercato Due Mari propone reclamo avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo nei propri confronti. In via preliminare, l’adita Commissione osserva che: - Il Presidente Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n.67/A del 2008 della F.I.G.C., riportata anche nel C.U. n.107 del 27.02.2008 del Comitato Regionale Calabria, ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare di campionato; - Nella delibera, in particolare, viene prescritto che i reclami alla Commissione Disciplinare territoriale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti la regolarità dello svolgimento delle gare, “dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale”. Tale adempimento non è stato correttamente eseguito dalla reclamante, la quale ha inoltrato il reclamo al Comitato Regionale Calabria, a mezzo telefax, in data 28.04.2008, quindi oltre il termine del secondo giorno dalla data del 24.04.2008 in cui è stato pubblicato il C.U. contenente la decisione oggetto di lagnanza. Conseguentemente, l’inosservanza del termine perentorio di cui sopra costituisce motivo di inammissibilità dell’impugnazione relativamente alla regolarità della gara, precludendone l’esame. Inoltre, con riferimento al reclamo avverso l’ammenda di € 40,00, va rilevato che, ai sensi dell’art.45, comma 3 lett.d), del C.G.S., non sono impugnabili (per le società partecipanti ad alcuni campionati ivi indicati) i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 50,00 e pertanto, anche su tale punto, il reclamo va dichiarato inammissibile. In considerazione del poco credibile risultato finale venutosi a determinare e delle considerazioni formulate al riguardo dal Giudice di I grado, in larga parte condivisibili, questa Commissione ritiene che il comportamento tenuto dalle squadre in campo sia da considerarsi contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., non avendo profuso nell’incontro un normale vigore ed impegno agonistico in considerazione, verosimilmente, della possibilità di perseguire finalità di classifica da parte di una delle contendenti. Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene di dover revocare la sanzione della esclusione dal Torneo Amatori irrogata alla reclamante, infliggendo alla medesima società, in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 18, comma 1, lettera “g”, la penalizzazione di n. 25 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva; Per quanto concerne la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al capitano della società reclamante, Perri Francesco, tale decisione non può essere condivisa. Il Codice di Giustizia Sportiva all’art. 3, comma 2, regolamenta la responsabilità del capitano della squadra stabilendo che: “Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato”. Non vertendosi in tali ipotesi la sanzione deve essere revocata. Deve essere revocato altresì il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria non avendo lo stesso possibilità di intervento diretto. Considerato che è possibile che le squadre abbiano raggiunto un accordo illecito in favore della società Ipermercato Due Mari, dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali responsabilità a carico di calciatori e dirigenti delle due società. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Ipermercato Due Mari: - dichiara il reclamo inammissibile sui punti riguardanti la regolarità della gara (punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3) e l’irrogazione della sanzione di € 40,00; - irroga la penalizzazione di n. 25 (venticinque) punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva; - revoca la sanzione della esclusione dal Torneo Amatori; - revoca la squalifica fino al 30.06.2010 inflitta al capitano della reclamante, PERRI Francesco; - annulla il provvedimento di trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria adottato dal Giudice Sportivo in I grado. - Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza; Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it