COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 06 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 192 della società S.C. CITTANOVESE Avverso la regolarità della gara Cinquefrondi – Cittanovese (3 – 3) del 19.04.2008 Campionato Allievi (Delegazione Gioia Tauro) per presunta posizione irregolare del calciatore PETULLA’ Raffaele.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 137 del 06 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 192 della società S.C. CITTANOVESE
Avverso la regolarità della gara Cinquefrondi – Cittanovese (3 – 3) del 19.04.2008 Campionato Allievi (Delegazione Gioia
Tauro) per presunta posizione irregolare del calciatore PETULLA’ Raffaele.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito telefonicamente il direttore di gara a chiarimenti alla presenza del rappresentante A.I.A.;
RILEVA
La Società S.C. Cittanovese propone reclamo avverso la regolarità della gara Cinquefrondi - Cittanovese del 19.04.2008, in quanto
nelle file della Società U.S. Cinquefrondi avrebbe giocato al posto del calciatore Petullà Raffaele, nato il 03.03.1992 ed indicato in
distinta col n. 9, tale Petullà Salvatore (nato il 1990) senza averne titolo;
Considerato, tuttavia, che il direttore di gara, sentito a chiarimenti via filo, ha affermato di avere regolarmente proceduto alla identificazione del calciatore in questione, senza rilevare alcuna anomalia al riguardo;
Considerato, inoltre, che il tesserino federale riportato in distinta, acquisito agli atti in fotocopia, è effettivamente quello del calciatore Petullà Raffaele (n° 017507);
Ritenuto, pertanto, infondato il reclamo proposto; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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