COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 13 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 193 della società U.S.D. MOLE’ avverso la regolarità della gara Real Badolato – Molè (3 – 2) del 04.05.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori PIROSO Giuseppe e LEUZZI Giuseppe.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 13 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 193 della società U.S.D. MOLE’ avverso la regolarità della gara Real Badolato – Molè (3 – 2) del 04.05.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori PIROSO Giuseppe e LEUZZI Giuseppe. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO Che i calciatori Leuzzi Giuseppe e Piroso Giuseppe, squalificati rispettivamente per due e tre gare (cfr. C.U. 65 del 09.04.2008), non avevano interamente scontato la sanzione inflitta alla data della disputa della gara in oggetto; visto l’art. 17, comma 5 lettera a) del C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società REAL BADOLATO la punizione sportiva della perdita della gara (Real Badolato – Molè del 04.05.2008) con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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