COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 13 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 194 del Sig. CURELLO Pasquale (società San Gregorio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°135 del 30.04.2008 (Squalifica per TRE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 DEL 13 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 194 del Sig. CURELLO Pasquale (società San Gregorio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°135 del 30.04.2008 (Squalifica per TRE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO Che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati del Giudice Sportivo Territoriale ed in particolare l’atto di violenza commesso a danno di un calciatore avversario; ritenuto, altresì, che appare conforme a giustizia contenere la sanzione inflitta tenendo conto dell’assenza di conseguenze lesive e dalla lieve entità dell’atto di violenza; P.Q.M. i parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CURELLO Pasquale a DUE giornate; dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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