COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 20 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di: Sig. ARENA Michele (Presidente della società Pol. San Fili), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36 comma 2, e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, del Sig. CHIAPPETTA Antonio (Presidente della società A.C. Zumpano), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36 comma 2, e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, del Sig. IORIO Adolfo (all’epoca dei fatti Dirigente della società Pol. San Fili), per avere di fatto svolto le funzioni di allenatore senza titolo, nonché delle società POL. SAN FILI e A.C. ZUMPANO, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 20 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 10 a carico di: Sig. ARENA Michele (Presidente della società Pol. San Fili), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36 comma 2, e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, del Sig. CHIAPPETTA Antonio (Presidente della società A.C. Zumpano), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., con riferimento agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, 36 comma 2, e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, del Sig. IORIO Adolfo (all’epoca dei fatti Dirigente della società Pol. San Fili), per avere di fatto svolto le funzioni di allenatore senza titolo, nonché delle società POL. SAN FILI e A.C. ZUMPANO, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S.. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Vista la nota del 19.2.2008, prot. n. 2890/682 pf 06-07/S/en con la quale il Procuratore Federale ha deferito ARENA Michele (Presidente della società Pol. San Fili), CHIAPPETTA Antonio (Presidente della società A.C. Zumpano), IORIO Adolfo (all'epoca dei fatti Dirigente della società Pol.San Fili), la società Pol.San Fili e la società A.C. Zumpano, per rispondere delle violazioni rubricate; Nella riunione del 19 maggio 2008 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello nonché il Sig. Salerno Francesco , delegato della società San Fili e dei tesserati deferiti i quali hanno proposto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S. così determinate: • per il dirigente Iorio Adolfo quattro (4) mesi di inibizione; • per il Presidente Arena Michele mesi quattro (4) di inibizione; • per la società San Fili € 400,00 di ammenda. Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso. Nessuno è comparso per la società A.C. Zumpano e per il suo presidente Chiappetta Antonio, in relazione ai quali il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello ha concluso come da verbale. OSSERVA - risulta dimostrato dalla relazione redatta dall'Ufficio Indagini e dagli uniti documenti che Intrieri Lorenzo ha allenato la squadra Pol. San Fili dall'inizio della stagione sportiva fino al 5 ottobre 2006, ossia per tre gare di campionato di promozione Calabria, pur non essendo provvisto del tesseramento con il Settore Tecnico per la relativa stagione calcistica e che in data 21.10.2006, lo stesso si tesserava, in qualità di calciatore, con la società A.C. Zumpano, partecipante al Campionato di prima categoria Calabria; - risulta, altresì, dimostrato dalla documentazione acquista dall'Ufficio Indagini e dalle stesse dichiarazioni rese da Arena Michele, Presidente della società San Fili, da Prisco Luigi, già allenatore della stessa società, e dal dirigente e poi calciatore, Iorio Adolfo, che dall'esonero dell'allenatore Intrieri Lorenzo (novembre 2006) all'inizio dell'attività tecnica del nuovo allenatore, Crialesi Esposito Marcellino (19.1.2007) il dirigente Iorio Adolfo ha svolto le funzioni di allenatore della società Pol. San Fili, sia per la preparazione settimanale della squadra sia in occasione delle gare, prendendo posto in panchina, pur non essendo abilitato per tale incarico; - i tre allenatori, Intrieri Lorenzo, Prisco Luigi, Crialesi Esposito Marcellino, succedutisi alla guida tecnica della Pol. San Fili nel corso della stagione sportiva 2006/07, pur avendo sottoscritto i rispettivi accordi economici non sono risultati tesserati presso il settore tecnico – FIGC con la società calcistica in questione, mentre Iorio Adolfo, tesserato in qualità di dirigente per la società Pol. San Fili, ha di fatto svolto, per il periodo suindicato, le funzioni di allenatore senza averne titolo; - Arena Michele, quale Presidente della Pol.San Fili, ha avallato il comportamento illegittimo di Intrieri Lorenzo, mentre Chiappetta Antonio, quale Presidente della società A.C. Zumpano, ha tesserato lo stesso Intrieri Lorenzo per la propria società sportiva in qualità di calciatore, pur avendo questi di fatto svolto nella stessa stagione sportiva le funzioni di allenatore con la Pol. San Fili; - sussiste, pertanto, la responsabilità di ARENA Michele (Presidente della società Pol. San Fili), di CHIAPPETTA Antonio (Presidente della società A.C. Zumpano), di IORIO Adolfo (all'epoca dei fatti Dirigente della società Pol.San Fili) per gli illeciti loro contestati nonché la responsabilità diretta e oggettiva della Società Pol.San Fili , ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, C.G.S.. - Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata. Sussiste altresì la responsabilità di Chiappetta Antonio per aver tesserato Intrieri Lorenzo quale calciatore della A.C. Zumpano pur dovendo sapere, perché risultante dagli atti depositati presso la Federazione che lo stesso Intrieri aveva ricevuto l’incarico in qualità di allenatore della società San Fili. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga : - al dirigente IORIO Adolfo quattro (4) mesi di inibizione e quindi fino al 20 SETTEMBRE 2008; - al Presidente ARENA Michele quattro (4) mesi di inibizione e quindi fino al 20 SETTEMBRE 2008; - alla società SAN FILI € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda; - al Presidente CHIAPPETTA Antonio mesi sei (6) di inibizione e quindi fino al 20 NOVEMBRE 2008; - alla società A.C. ZUMPANO € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;
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