COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 20 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di: Sig. SALITURO Francesco (all’epoca dei fatti dirigente della società Calcio Calabria Quattromiglia), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., del Sig. INFUSINO Giovanni Mario (Presidente della società Calcio Calabria Quattromiglia), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della società CALCIO CALABRIA QUATTOMIGLIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 20 MAGGIO 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di:
Sig. SALITURO Francesco (all’epoca dei fatti dirigente della società Calcio Calabria Quattromiglia), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., del Sig. INFUSINO Giovanni Mario (Presidente della società Calcio Calabria Quattromiglia), per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della società CALCIO CALABRIA QUATTOMIGLIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S..
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Vista la nota del 19.2.2008, prot. n. 2889/682 pf 06-07/S/en con la quale il Procuratore Federale ha deferito Salituro Francesco, Iufusino Giovanni Mario e la società Calcio Calabria Quattromiglia per rispondere delle violazioni rubricate;
Nella riunione del 19 maggio 2008 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello nonché l’avv. Pallo Antonio nella qualità di procuratore speciale della società Calcio Cal. Quattromiglia e dei deferiti i quali hanno proposto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S. così determinate:
- per il dirigente Salituro Francesco quattro (4) mesi di inibizione;
- per il Presidente Infusino Guiovanni Mario mesi quattro (4) di inibizione;
- per la società Calcio Cal. Quattromiglia € 250,00 di ammenda.
Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso. RITENUTO
- che risulta ampiamente dimostrato, dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dagli stessi Salituro Francesco e Infusino Giovanni Mario, che nel corso della stagione sportiva 2006/07 il dirigente della società Calcio Calabria Quattromiglia, dopo le dimissioni dell'allenatore Valzoni Giuseppe, ha di fatto svolto le funzioni di allenatore della squadra senza essere in possesso del titolo e della qualifica;
- che il Presidente Infusino Giovanni Mario ha avallato il comportamento illegittimo tenuto dal proprio tesserato;
- che, pertanto, appare evidente la sussistenza delle violazioni contestate a SALITURO Francesco e INFUSINO Giovanni Mario, nonché la responsabilità diretta e oggettiva della società Calcio Calabria Quattromiglia;
Dall’esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati. Nonostante le violazioni siano state commesse prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportivo - per il principio del favor rei - questa Commissione ritiene applicabile l’art. 23 dello stesso. Per effetto della diminuente di rito le sanzioni indicate dalle parti devono ritenersi correttamente determinate e congrue in rapporto all’entità del fatto. Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :
- al dirigente SALITURO Francesco quattro (4) mesi di inibizione e quindi fino al 20 SETTEMBRE 2008;
- al Presidente INFUSINO Giovanni Maria mesi quattro (4) di inibizione e quindi fino al 20 SETTEMBRE 2008;
- alla società CALCIO CAl. QUATTROMIGLIA € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda.
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