COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 20 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 197 del Sig. BIZZANTINI Domenico (società U.S. Petronà) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°77 del 14.05.2008 (Squalifica per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 20 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 197 del Sig. BIZZANTINI Domenico (società U.S. Petronà) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°77 del 14.05.2008 (Squalifica per CINQUE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che il calciatore Bizzantini Domenico della società U.S. Petronà propone reclamo avverso la squalifica per cinque gare irrogatagli dal Giudice Sportivo con C.U. n.77 del 14.05.2008 della Delegazione Provinciale di Catanzaro. Detta sanzione è stata comminata in quanto il calciatore suddetto, nel corso della gara Nuova Pontegrande - Petronà del 14.05.2008 (valevole quale gara di spareggio del Campionato di III Categoria), si è reso responsabile di aver spintonato a gioco fermo un avversario, “per riprendere subito il gioco”, facendolo cadere a terra. Il Bizzantini, inoltre, mentre abbandonava il terreno di gioco dopo essere stato espulso, rivolgeva all’indirizzo dell’arbitro frasi offensive e minacciose (tale circostanza viene riportata dal Commissario di Campo nel referto a sua firma). L’adita Commissione ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione di cui sopra, in considerazione della modesta violenza del gesto del Bizzantini ai danni del suo avversario (privo di conseguenze lesive), causato dal tentativo di riprendere il gioco velocemente (così come precisato nel rapporto arbitrale), in considerazione del fatto che stava disputandosi la fase finale della gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica comminata al calciatore BIZZANTINI Domenico della società U.S. Petronà a QUATTRO giornate di gara, disponendo, infine, la restituzione della tassa versata.
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