COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 DEL 27 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 198 della società A.S. PETILIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°46 del 21.05.2008 (Ripetizione della gara di Finale Play – Off Petilia Calcio – Real Fondo Gesù del 17.05.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 DEL 27 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 198 della società A.S. PETILIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°46 del 21.05.2008 (Ripetizione della gara di Finale Play – Off Petilia Calcio – Real Fondo Gesù del 17.05.2008). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA In data 17.5.2008 si disputava, tra Petilia Calcio e Real Fondo Gesù, la finale di ritorno dei Play - Off della Terza Categoria girone “E” per l’accesso alla categoria superiore. Il risultato finale vedeva il Petilia Calcio prevalere per 1 a 0. Poiché si trattava di risultato opposto a quello d’andata che aveva visto la vittoria del Real Fondo Gesù con identico punteggio, l’arbitro avrebbe dovuto disporre la disputa dei tempi supplementari in ossequio al regolamento. Difatti con Comunicato Ufficiale n° 57 del 20 novembre 2007 il Comitato Regionale Calabria, in applicazione dell’articolo 49 N.O.I.F., nell’istituire le gare di Play - Off in tutti i campionati dilettantistici calabresi al fine di determinare le società promosse e retrocesse per ogni girone, dettava le norme da applicarsi alle citate fasi. Statuiva in particolare che “in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente s terrà conto della differenza reti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta); verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Nel caso permanga parità dopo tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato. Appare assolutamente pacifico che la gara di cui si tratta – per un palese errore del direttore di gara – non ha prodotto alcun risultato valido per la competizione in quanto sospesa prima che per regolamento potesse produrlo. Per tale ragione la gara va recuperata per come correttamente disposto dal giudice di primo grado in ossequio all’art. 29 del vigente Statuto e Regolamento. Il reclamo va pertanto rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e rimette gli atti al Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza; dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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