COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 DEL 27 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 200 del Sig. SILLETTA Saverio (soc. Silana 1947) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°139 del 07.05.2008 (Squalifica per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 146 DEL 27 MAGGIO 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 200 del Sig. SILLETTA Saverio (soc. Silana 1947)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n°139 del 07.05.2008 (Squalifica per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
Il reclamante impugna la decisione assunta dal giudice sportivo adducendo l’insussistenza dei fatti contestati.
Le ragioni addotte non sono da condividere non potendosi al contrario porsi in dubbio quanto affermato dal Commissario di Campo
nel proprio rapporto.
Tuttavia la sanzione va rimodulata riducendola a due giornate di squalifica.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SILLETTA Saverio a DUE giornate di gara;
dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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