COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 10 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 202 del Sig. COSENTINO Angelo (soc. Fortitudo Lamezia) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°147 del 28.05.2008 (Squalifica per TRE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 10 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 202 del Sig. COSENTINO Angelo (soc. Fortitudo Lamezia) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°147 del 28.05.2008 (Squalifica per TRE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Cosentino Angelo; la sanzione va rimodulata riducendola a due giornate di squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore COSENTINO Angelo a DUE giornate di gara; dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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