COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 10 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 203 della società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°47 del 28.05.2008 (Squalifiche calciatori ZOJZA Giustino, AUDIA Biagio, BASILE Pasqualino e BARILLARI Cristian per OTTO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 10 giugno 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 203 della società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n°47 del 28.05.2008 (Squalifiche calciatori ZOJZA Giustino, AUDIA Biagio, BASILE Pasqualino e BARILLARI
Cristian per OTTO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai
calciatori Zojza Giusino, Audia Biagio, Basile Pasqualino e Bacillari Cristian ed i particolare che va tenuto conto che il
comportamento sebbene offensivo non è stato caratterizzato da atti di eccessiva violenza e che in ogni caso il tutto va ricondotto
nello spirito che caratterizza le manifestazioni di calcio giovanile dove i tesserati non hanno ancora acquisito i principi basilari del
comportamento disciplinare, per cui si rende necessario in fase di sanzionamento tener conto della giovane età dei soggetti
penalizzati;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce le squalifiche inflitte ai calciatori ZOJZA Giustino, AUDIA Biagio, BASILE Pasqualino e
BARILLARI Cristian a CINQUE giornate di gara;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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