COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 30 SETTEMBRE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (146) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SS LA SAMMARTINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER CINQUE GIORNATE E TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 78 del 28.12.2007). (142) – APPELLO DEL DIRIGENTE FRANCESCO STRAFACE (Presidente Pol. Cancellese 1991) AVVERSO LA SQUALIFICA PER ANNI CINQUE CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA FIGC, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 78 del 28.12.2007). (149) – APPELLO DEL CALCIATORE GIANMICHELE LEONE (tesserato Pol. Cancellese 1991) AVVERSO LA SQUALIFICA PER ANNI CINQUE CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA FIGC, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 78 del 28.12.2007). (147) – APPELLO DEL CALCIATORE DIEGO BOSCO (tesserato Pol. Cancellese 1991) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI TRE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 78 del 28.12.2007). (136) – APPELLO DEL CALCIATORE FRANCESCO TENUTA (tesserato Pol. Cancellese 1991) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI TRE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 78 del 28.12.2007). (150) – APPELLO DEL CALCIATORE YURI OREFICE (tesserato Pol. Cancellese 1991) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI TRE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 78 del 28.12.2007). (144) – APPELLO DEL CALCIATORE GIANLUCA ALBANITO (tesserato SS La Sammartinese) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI DUE E MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 78 del 28.12.2007). (143) – APPELLO DEL CALCIATORE LUCA SAULLO (tesserato SS La Sammartinese) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI DUE E MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 78 del 28.12.2007). (145) – APPELLO DEL CALCIATORE GAETANO IANTORNO (tesserato AS Lattarico) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI UNO E MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 78 del 28.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 DEL 30 SETTEMBRE 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale (146) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SS LA SAMMARTINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER CINQUE GIORNATE E TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007). (142) – APPELLO DEL DIRIGENTE FRANCESCO STRAFACE (Presidente Pol. Cancellese 1991) AVVERSO LA SQUALIFICA PER ANNI CINQUE CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA FIGC, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007). (149) – APPELLO DEL CALCIATORE GIANMICHELE LEONE (tesserato Pol. Cancellese 1991) AVVERSO LA SQUALIFICA PER ANNI CINQUE CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA FIGC, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007). (147) – APPELLO DEL CALCIATORE DIEGO BOSCO (tesserato Pol. Cancellese 1991) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI TRE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007). (136) – APPELLO DEL CALCIATORE FRANCESCO TENUTA (tesserato Pol. Cancellese 1991) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI TRE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 78 del 28.12.2007). (150) – APPELLO DEL CALCIATORE YURI OREFICE (tesserato Pol. Cancellese 1991) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI TRE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007). (144) – APPELLO DEL CALCIATORE GIANLUCA ALBANITO (tesserato SS La Sammartinese) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI DUE E MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007). (143) – APPELLO DEL CALCIATORE LUCA SAULLO (tesserato SS La Sammartinese) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI DUE E MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007). (145) – APPELLO DEL CALCIATORE GAETANO IANTORNO (tesserato AS Lattarico) AVVERSO LA SQUALIFICA DI ANNI UNO E MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007). Con distinti atti, i Sigg.ri Leone Gianmichele, Straface Francesco, Tenuta Francesco, Albanito Gianluca, Saullo Luca, Bosco Diego, Iantorno Gaetano, Orefice Yuri e la SS La Sammartinese hanno impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale Calabria, nel ritenerli responsabili per i fatti agli stessi ascritti, ha inflitto agli stessi le sanzioni di cui al CU 78 del 28.12.2007. Nelle more del giudizio, il Sig. Orefice, a mezzo del proprio avvocato, ha rinunciato all’impugnazione. I reclamanti ritengono la decisione viziata e ne chiedono la riforma per i motivi che verranno specificati nel prosieguo della decisione. All’adunanza del 28.8.2008, previa riunione dei procedimenti attesane la connessione oggettiva, i reclamanti hanno insistito per l’accoglimento delle proprie richieste mentre la Procura Federale ha concluso per il rigetto delle impugnazioni. Va innanzitutto rilevato che gli appellanti, con motivo comune, denunciano che le numerose dichiarazioni a loro carico sono talmente contraddittorie da non poter rendere sostenibile la tesi accusatoria. Dal punto di vista metodologico, questa Commissione evidenzia, sin da subito, che la non perfetta sovrapponibilità delle sommarie informazioni rese dai presenti in ordine ai fatti per cui si procede, caratterizzati da estrema concitazione e dalla presenza di numerose persone, non le rende di per sé non credibili, soprattutto quando le stesse sono circostanziate. È plausibile che i testi possano fornire versioni più o meno differenti dello stesso fatto che hanno percepito in circostanze di luogo e di tempo differenti seppur molto ravvicinate. È notorio, difatti, che, nel caso di una rissa o di una aggressione, i colpi si avvicendino rapidamente e le persone coinvolte assumano la qualità di partecipanti attivi anche solo per pochi momenti. Non per questo un riconoscimento personale, la percezione di un colpo o la constatazione di un comportamento tendente ad eccitare una situazione già di per sé drammatica, solo perché non riferiti in maniera univoca da tutti i testi presenti, devono essere ritenuti come non avvenuti. Questa Commissione, stante la natura dell’illecito e degli interessi portati dai reclamanti, ha valutato con estrema attenzione il materiale probatorio esistente, tenendo presente la dinamica degli eventi. La stessa, poi, pur vantando una posizione di autonomia rispetto all’ordinamento statuale, ha applicato principi giuridici basilari, comuni a tutti gli ordinamenti, del tutto in linea con l’orientamento normativamente orientato degli Organi di Giustizia Sportiva, che stigmatizza la violenza in un contesto nel quale la stessa è elemento particolarmente aberrante. Fatta questa necessaria premessa, la Commissione evidenzia che, per mero ordine espositivo, le posizioni delle parti ed i relativi motivi di impugnazione verranno trattati singolarmente. LEONE GIANMICHELE Il reclamante, al quale è stata inflitta la sanzione di anni 5 di squalifica con proposta di preclusione, lamenta la illegittimità della decisione per la superficiale ed illogica valutazione degli elementi di prova, frutto di uno sconfinamento nell’ordinamento statale, viziata dal clamore nato intorno alla vicenda ed eccessiva nella parte sanzionatoria. Il reclamo è inammissibile per la violazione dell’art. 33, co. 5, CGS sia perché sottoscritto dai soli difensori, in assenza di valida procura, non essendovene traccia in atti, sia perché non ne è stata curata la prescritta trasmissione alla Procura Federale. STRAFACE FRANCESCO Il reclamante, al quale è stata inflitta la sanzione di anni 5 di squalifica con proposta di preclusione, lamenta la illegittimità della decisione fondatasi, a suo dire, su un’erronea valutazione del materiale probatorio raccolto. Questa Commissione ritiene le prove raccolte, ed in particolare quelle di seguito richiamate, rilevanti ed inequivoche in ordine alla individuazione di responsabilità dello Straface. Il Sig. Bova ha dichiarato: “…assistevo ad una ressa scoppiata tra i calciatori della Cancellese che tentavano di aggredire il predetto Saullo…riconoscevo… il presidente Straface…il Licursi veniva colpito da un violento schiaffo sul volto, infertogli dal presidente della Cancellese, Straface…vedevo chiaramente il Licursi essere colpito ripetutamente e con violenza a calci…dallo stesso presidente Straface…si è limitato ad infliggere al Licursi soltanto due o tre calci e poi è andato via…i predetti (il Leone, il Beltrano e lo Straface) sono stati quelli che si sono maggiormente accaniti contro il Licursi”. Il Sig. Sala Ugo si è limitato a riferire che: “…il dirigente Straface e l’allenatore Scardamaglia della Cancellese prendevano parte al gruppo degli aggressori incitando i loro ragazzi a continuare a colpire senza comunque intervenire materialmente nell’atto del picchiare…”. Tali dichiarazioni, sulle quali il reclamante non spende una parola e che non contesta, sono sicuramente disinteressate ed attendibili, oltre che estremamente circostanziate e dettagliate. Le stesse, peraltro, non vengono inficiate da quanto dichiarato dal De Marco che, solo secondo la prospettazione difensiva, avrebbe reso una versione contraddittoria. Lo stesso, invero, ha individuato lo Straface nell’area della rissa ma non è stato in grado di riferire se lo stesso abbia “scalciato” il Licursi così come non lo ha escluso. TENUTA FRANCESCO Il reclamante, al quale è stata inflitta la sanzione di anni 3 di squalifica, lamenta la illegittimità della decisione fondatasi, a suo dire, su un’erronea valutazione del materiale probatorio raccolto, sproporzionata, per di più, dal punto di vista sanzionatorio. A sostegno della propria tesi, il Tenuta ha prodotto copia dell’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha revocato la misura cautelare applicatagli dal G.I.P. e ne ha richiamato alcuni passaggi. In particolare, il reclamante ritiene che tale provvedimento escluda assolutamente la sua responsabilità laddove chiarisce la inidoneità, ai fini dell’applicazione della misura, le dichiarazioni rese dai Sigg.ri Albanito G., Gentile e Iantorno, evidenziando il passo nel quale il Tribunale riterrebbe non contestabile l’ipotesi di rissa aggravata. Il Tenuta aggiunge che anche le sommarie informazioni rese nel marzo del 2007 dal De Pandis, suo compagno di squadra che l’aveva accusato sia in sede di audizione innanzi all’Ufficio Indagini sia, e soprattutto, innanzi ai carabinieri nel corso dell’interrogatorio tra il 27 ed il 28 gennaio 2007 (quindi una settimana dopo l’evento), lo avrebbero definitivamente scagionato da qualsiasi ipotesi delittuosa e di illecito. Questa Commissione ritiene opportuno riesaminare il materiale probatorio acquisito, consistente sia nelle indagini effettuate dagli organi di giustizia sportiva sia nelle dichiarazioni rese dagli informatori innanzi ai Carabinieri sia nei provvedimenti del G.I.P. e del Tribunale del Riesame. Il Sig. Albanito G., il Sig. Iantorno ed il Sig. Gentile hanno individuato il Tenuta sia quale partecipe alla rissa sia quale aggressore del Licursi. Tali dichiarazioni vengono ritenute non attendibili dal Tribunale del Riesame difettando del requisito della costanza e della univocità e, aggiunge il Tenuta nella originaria memoria difensiva, perché sarebbero state influenzate dal contenuto di quelle del De Pandis, alle quali successivamente si allineano. Anche a non voler dare alcuna rilevanza a quanto riferito dai Sigg.ri Albanito, Iantorno e Gentile, aderendo alle motivazioni del Tribunale del Riesame di Catanzaro, non si può non rilevare che sia stata omessa qualsiasi considerazione su quanto riferito dal De Pandis in due occasioni. Lo stesso, nell’immediatezza dei fatti (e tale, dal punto di vista cronologico, può essere considerata la dichiarazione resa ai Carabinieri tra il 27 ed il 28 gennaio 2007) indica con precisione la presenza del Tenuta, perlomeno nella rissa, indicandone il numero di maglia, salvo poi, a distanza di due mesi, in data 13.3.2007, non rammentare se il Tenuta avesse indosso la maglia. Da questa discrasia, il reclamante vorrebbe ritenere esclusa la propria presenza dai luoghi. Posto che i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria non sono vincolanti per gli Organi di Giustizia Sportiva, ben potendo però servire da supporto per le decisioni della stessa, questa Commissione ritiene non condivisibile la ricostruzione difensiva del reclamante. Il De Pandis, che ben potrebbe essere considerato il testimone chiave, perlomeno in ordine alla partecipazione del Tenuta alla rissa, ha ribadito per ben due volte, senza esitazioni, la presenza del compagno di squadra. La circostanza che lo stesso non rammentasse, in un secondo tempo, se il Tenuta indossasse la maglia, non è di rilevanza tale da togliere valore al riconoscimento personale del reclamante quale partecipe alla rissa né da attribuire al De Pandis la pretesa veste di inattendibilità, militando tra l’altro i due nella stessa squadra. Pertanto, la Commissione di primo grado ha correttamente sanzionato il Tenuta per i fatti allo stesso ascritti in misura ritenuta più che congrua. ALBANITO GIANLUCA Il reclamante, al quale è stata inflitta la sanzione di anni 2 e mesi 6 di squalifica, lamenta la illegittimità della decisione fondatasi, a suo dire, su un’erronea valutazione del materiale probatorio raccolto, che risulta altresì sproporzionata dal punto di vista sanzionatorio. La partecipazione alla rissa dell’Albanito è incontestabile. Posta pacificamente la presenza dello stesso nel gruppo di persone intorno al Sig. Licursi, risulta che il reclamante si sia reso autore di episodi di violenza sia contro il fratello del Sig. Sindoni (cfr. dichiarazioni Leone e Sindoni), percosso mentre lo stesso sarebbe stato immobili zzato da altro compagno di squadra, sia contro il Sig. Orefice (cfr. dichiarazioni Scardamaglia e Orefice). La natura evidentemente violenta delle azioni, che lascia notevoli dubbi in merito alle motivazioni che, come lo stesso ha riferito, lo avrebbero spinto ad intervenire nella rissa, ha pertanto determinato l’applicazione di una sanzione che questa Commissione ritiene congrua. SAULLO LUCA Il reclamante, al quale è stata inflitta la sanzione di anni 2 e mesi 6 di squalifica, lamenta la illegittimità della decisione, fondatasi, a suo dire, su un’erronea valutazione del materiale probatorio raccolto che avrebbe dovuto invece determinare un proscioglimento, che risulta, altresì, sproporzionata dal punto di vista sanzionatorio. Dalla ricostruzione dei fatti, risulta senza ombra di dubbio che, unitamente al portiere della Cancellese, abbia dato origine all’episodio che ha scatenato la rissa. Il Leone, in particolare, lo accusa di averlo colpito con un pugno alla testa ed altri testi, il Sig. Bosco ed il Sig. Sindoni V., lo individuano come autore di altri episodi di violenza quali lo spintonamento con il Beltrano e l’aggressione ai danni del Sig. Sindoni Andrea in concorso con l’Albanito. È pur vero, che, nel caso di specie, la testimonianza del Leone viene valutata con estrema prudenza da questa Commissione che ritiene che lo stesso, essendo uno dei due contendenti ad aver dato origine alla rissa, potrebbe avere avuto interesse a ripartirne la responsabilità, con il Saullo, e quindi le sue dichiarazioni potrebbero in qualche modo essere viziate da un interesse contrapposto. Partendo da questo presupposto, si è vagliata l’attendibilità di questo teste e la rilevanza della sua deposizione attraverso le altre dichiarazioni che, a ben vedere, non fanno ritenere pienamente raggiunta la prova della responsabilità del Saullo in ordine al solo episodio del colpo inferto al Leone. Pertanto, la sanzione allo stesso inflitta può essere congruamente ridotta ad anni 1 e mesi 6, dai quali dovrà essere detratto il periodo già espiato. BOSCO DIEGO Il reclamante, al quale è stata inflitta la sanzione di anni 3 di squalifica, lamenta la illegittimità della decisione fondatasi, a suo dire, su un’erronea valutazione del materiale probatorio raccolto che avrebbe dovuto invece determinare un proscioglimento non avendo avuto lo stesso partecipazione attiva alla rissa. La tesi difensiva non merita accoglimento Quand’anche la dichiarazione dello Straface non possa essere ritenuta attendibile attesa la sua posizione nel procedimento penale, è indubbio che la partecipazione attiva del Bosco alla rissa sia provata attraverso le dichiarazioni del Sig. De Marco, che riferisce di “una vera e propria rissa cui hanno partecipato Leone, Beltrano, Bosco Diego etc…”, del Sig. Gervasi, che aggiunge anche la circostanza che durante la stessa il Bosco cadeva a terra, e del De Pandis che ha elencato il Bosco tra i partecipanti alla rissa. È opportuno evidenziare che i tre soggetti menzionati sono compagni di squadra del reclamante e, quindi, avrebbero avuto tutto l’interesse ad escluderne o perlomeno a sminuirne la partecipazione nel senso prospettato dall’impugnazione e, invece – e per questo devono essere ritenuti attendibili – ne hanno evidenziato il ruolo attivo. IANTORNO GAETANO Il reclamante, al quale è stata inflitta la sanzione di anni 1 e mesi 6 di squalifica, lamenta la illegittimità della decisione fondatasi, a suo dire, su un’erronea valutazione del materiale probatorio raccolto che avrebbe dovuto invece determinare un proscioglimento non avendo avuto lo stesso partecipazione attiva alla rissa. Dall’esame della documentazione in atti risulta che lo Iantorno abbia partecipato alla rissa ma, poiché il ruolo rivestito è stato estremamente marginale e sicuramente non paragonabile a quello degli altri prevenuti, ha comunque diritto ad una riduzione della sanzione, nella quantificazione della quale dovrà essere tenuto conto del periodo già scontato. SOCIETÀ SPORTIVA LA SAMMARTINESE. La reclamante, alla quale, a titolo di responsabilità oggettiva, è stata inflitta la sanzione della squalifica del campo per cinque giornate di campionato e punti tre di penalizzazione ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. E ed F, lamenta la illegittimità della decisione in quanto la partecipazione dei propri tesserati (Saullo ed Albanito) alla rissa sarebbe stata dettata dall’unico intento di difendere sé stessi ed il dirigente da un’aggressione ingiusta. La ricostruzione dei fatti operata anche in fase di reclamo esclude tale prospettazione atteso che i due giocatori si sono resi autori di atti di natura violenta del tutto incompatibili con la volontà di difendersi. Pertanto, la responsabilità della Società è stata correttamente individuata e sanzionata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo del Sig. Leone Gianmichele e dispone l’incameramento della relativa tassa. Riduce la sanzione sportiva della squalifica del Sig. Saullo Davide ad anni uno (1) e mesi sei (6) dai quali dovrà essere detratto il periodo già scontato e dispone la restituzione della relativa tassa versata. Riduce la sanzione sportiva della squalifica del Sig. Iantorno Gaetano sino al 31.8.2008 e dispone la restituzione della tassa versata. Respinge i restanti reclami e dispone l’incameramento delle relative tasse.
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