COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 11 della società A.S.D. EUFEMIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Squalifica calciatore NAPOLI Francesco fino al 10.06.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 11 della società A.S.D. EUFEMIESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
36 del 10.10.2007 (Squalifica calciatore NAPOLI Francesco fino al 10.06.2009).
Con ricorso del 17.10.2007 la società A.S.D. Eufemiese ha reclamato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale deducendo
che nel rapporto l’arbitro della gara non aveva riportato fedelmente quanto accaduto in campo;
rileva la reclamante che in effetti il calciatore Napoli Francesco non colpì l’arbitro con due schiaffi al volto, ma che “ spinto anche dai
compagni ha solo leggermente colpito l’arbitro poggiandogli la mano sulla faccia”;
ha concluso chiedendo una riduzione della sanzione;
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato preliminarmente che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può
essere disattesa per negazione degli incolpati;
che il calciatore Napoli Francesco si è reso responsabile di entrata abusiva in campo, di proteste nei confronti dell’assistente
arbitrale nonché di atto di modesta violenza nei confronti dell’arbitro;
che, comunque, la squalifica inflitta è eccessiva avuto riguardo alle sanzioni per atti violenti così come determinate nel nuovo Codice
di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore NAPOLI Francesco fino al 10 OTTOBRE 2008;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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