COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 12 della società A.S. FILOGASO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 del 10.10.2007 (Regolarità della gara Sersale – Filogaso del 23.09.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 12 della società A.S. FILOGASO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
36 del 10.10.2007 (Regolarità della gara Sersale – Filogaso del 23.09.2007).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato preliminarmente che le controdeduzioni della società Sersale sono inammissibili poiché non hanno provato la trasmissione
delle stesse alla società Filogaso;
sentito il rappresentante della società reclamante;
OSSERVA
La società A.S: Filogaso, propone reclamo censurando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale
Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 10.10.2007;
Sostiene la reclamante che al 30° del secondo tempo la società Sersale avrebbe sostituito il calciatore Schipani Domenico (n. 11)
nato il 30.06.1990 con il calciatore De Fazio Giovanni (n. 14) nato il 07.10.1979, rimanendo da quel momento con un giocatore nato
dopo l’1.1.1989 (Corea Davide, nato il 07.07-1989) e un solo giocatore nato dopo l’1.1.1990 (Talarico Francesco Giacomo, nato il
31.10.1990).
In tal modo avrebbe violato i limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, come prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 2 del
02.07.2007 per le gare di prima categoria, che prevedono la presenza in campo dall’inizio della gara e per la sua intera durata,
comprese le sostituzioni, di un calciatore nato dall’1.1.1989 in poi e di almeno due calciatori nati dall’1.1.1990 in poi;
il reclamo è infondato, essendo la decisione reclamata immune da vizi;
Invero, dagli atti ufficiali e dal supplemento di rapporto dell’arbitro, emerge che al 30° del secondo tempo, la società Sersale ha
provveduto a sostituire il giocatore Schipani Domenico (nato il 30.06,1990) con il calciatore Mannarino Tommaso (nato il 12.2.1991),
senza che vi sia stata alcuna violazione delle disposizioni sulla partecipazione dei calciatori in relazione ai limiti di età;
Né l’iniziale indicazione dell’arbitro, il quale nel supplemento ha dichiarato di avere riportato nelle distinte consegnate alle società la
sostituzione del calciatore Schipani con il calciatore De Fazio (e non invece, com’è effettivamente avvenuto, con il calciatore
Mandarino) per mero errore materiale, può avere alcuna incidenza sul regolare svolgimento della gara;
Sotto altro profilo, il comportamento dell’arbitro, il quale resosi conto dell’errore ha provveduto alla dovute rettifiche, appare del tutto
corretto e ispirato a ristabilire la realtà fattuale di quanto accaduto nel corso della gara;
E ciò indipendentemente da ogni considerazione della reclamante, che resta nell’ambito di valutazioni soggettive prive di alcun
riscontro;
P.Q.M.
rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.
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