COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 14 della società POL. AUDACE SAN MARCO avverso la regolarità della gara Fiumefreddo – Audace San Marco (4 – 3) del 14.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore GILIBERTI Gerardo. Con ricorso del 17.10.2007 la società Pol. Audace San Marco ha chiesto irrogarsi alla società A.S. Fiumefreddo la punizione sportiva della perdita della gara Fiumefreddo – Audace San Marco (4 – 3) del 14.10.2007 per avere la società Fiumefreddo fatto partecipare alla gara il calciatore Giliberti Gerardo che non ne aveva titolo in quanto squalificato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cosenza per una giornata (C.U. n. 40 del 09.05.2007);
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