COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 15 della società A.C. CAMPORA S.GIOVANNI avverso la regolarità della gara Campora S. Giovanni – Roggiano (0 – 1) del 07.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore FORMOSO Bismarck. Con ricorso del 10.10.2007 la società A.C. Campora S. Giovanni ha chiesto irrogarsi alla società S.S. Roggiano la punizione sportiva della perdita della gara Campora S.Giovanni – Roggiano (0 – 1) del 07.10.2007 per avere la società Roggiano fatto partecipare alla gara il calciatore Formoso Bismarck che non ne aveva titolo in quanto squalificato dal Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano per una giornata (C.U. n. 52 del 13.06.2007);

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 30.10.2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 15 della società A.C. CAMPORA S.GIOVANNI avverso la regolarità della gara Campora S. Giovanni – Roggiano (0 – 1) del 07.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore FORMOSO Bismarck. Con ricorso del 10.10.2007 la società A.C. Campora S. Giovanni ha chiesto irrogarsi alla società S.S. Roggiano la punizione sportiva della perdita della gara Campora S.Giovanni – Roggiano (0 – 1) del 07.10.2007 per avere la società Roggiano fatto partecipare alla gara il calciatore Formoso Bismarck che non ne aveva titolo in quanto squalificato dal Giudice Sportivo del Comitato Distrettuale di Rossano per una giornata (C.U. n. 52 del 13.06.2007); la gara alla quale ha partecipato Formoso Bismarck è stata la prima utile dopo la squalifica; LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che effettivamente il calciatore Formoso Bismarck, squalificato per una gara come da C.U. n. 52 del 13.06.2007 non aveva titolo per partecipare alla gara in quanto quella disputata in data 07.10.2007 era la prima utile successiva alla squalifica; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società ROGGIANO la punizione sportiva della perdita della gara (Campora S.Giovanni – Roggiano del 07.10.2007) con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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