COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 17 della società A.S.D. SAMBIASE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 24.10.2007 (Ammenda di € 400,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 17 della società A.S.D. SAMBIASE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
42 del 24.10.2007 (Ammenda di € 400,00).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato preliminarmente che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può
essere disattesa per negazione degli incolpati;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice alla società reclamante per i fatti commessi dai propri sostenitori (sputi
ripetuti che attingevano l’assistente arbitrale) e per la presenza nei pressi dello spogliatoio arbitrale di persone non autorizzate è
congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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