COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 19 della società A.C. LOCRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 31.10.2007 (Squalifica calciatore ASTORINO Davide per SEI gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 19 della società A.C. LOCRI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
47 del 31.10.2007 (Squalifica calciatore ASTORINO Davide per SEI gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto dell’assistente arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Astorino Davide teneva un
comportamento offensivo e minaccioso dopo la notifica del provvedimento di espulsione;
che, tuttavia, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica adeguandola alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ASTORINO Davide a CINQUE giornate di gara;
dispone , infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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