COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 20 della società S.C. CITTANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 24.10.2007 (Squalifica calciatore ADORNATO Francesco per SEI gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 20 della società S.C. CITTANOVESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
42 del 24.10.2007 (Squalifica calciatore ADORNATO Francesco per SEI gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato preliminarmente che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può
essere disattesa per negazione degli incolpati;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico del calciatore Adornato Francesco per il quale risulta chiara ed
inequivoca la responsabilità per avere colpito l’allenatore della squadra avversaria con pugni al petto e calci alla gambe
(determinando successivamente una rissa a cui partecipavano numerosi calciatori) è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità
dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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