COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 21 della società A.S.D. MONGRASSANO 2000 avverso la regolarità della gara Lattarico – Mongrassano 2000 (3 – 1) del 27.10.2007 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore MARANO Massimiliano
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 21 della società A.S.D. MONGRASSANO 2000
avverso la regolarità della gara Lattarico – Mongrassano 2000 (3 – 1) del 27.10.2007 Campionato PRIMA Categoria per
presunta posizione irregolare del calciatore MARANO Massimiliano.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che effettivamente risulta che la società A.S. Lattarico ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore Marano Massimiliano
che, per come risulta dalla documentazione trasmesso dall’ufficio tesseramenti in atti, risulta, allo stato, regolarmente tesserato per
altra società (ASC.D. Jordan Augufum);
pertanto, non aveva titolo per partecipare nelle fila della società Lattarico, alla gara oggetto del reclamo;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società A.S. LATTARICO la punizione sportiva della perdita della gara (Lattarico –
Mongrassano 2000 del 27.10.2007) con il punteggio di 0 – 3;
dispone , infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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