COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 25 della società F.C. CASTIGLIONE COSENTINO avverso la regolarità della gara Malito – Castiglione (1 – 0) del 28.10.2007 Campionato SECONDA Categoria (Del. Cosenza) per presunta posizione irregolare dei calciatori MERENDA Francesco e VIAFORA Diego.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 25 della società F.C. CASTIGLIONE COSENTINO
avverso la regolarità della gara Malito – Castiglione (1 – 0) del 28.10.2007 Campionato SECONDA Categoria (Del. Cosenza)
per presunta posizione irregolare dei calciatori MERENDA Francesco e VIAFORA Diego.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilavato che dalla documentazione trasmessa dall’ufficio tesseramenti ed acquisita in atti, i calciatori Viafora Diego e Merenda
Francesco risultano regolarmente tesserati per la società A.S.D. Malito a far data rispettivamente dal 04.09.2007 e 03.09.2007;
che, pertanto, avevano titolo per partecipare alla gara oggetto del reclamo;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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