COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 27 della società A.S. LIBERTAS CURINGA avverso la regolarità della gara Libertas Curinga – Audace Decollatura (1 – 2) del 27.10.2007 Campionato TERZA Categoria (Del. Catanzaro) per Regolarità della gara.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 27 della società A.S. LIBERTAS CURINGA
avverso la regolarità della gara Libertas Curinga – Audace Decollatura (1 – 2) del 27.10.2007 Campionato TERZA Categoria
(Del. Catanzaro) per Regolarità della gara.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato preliminarmente che il Giudice Sportivo Territoriale ha trasmesso (C.U. n. 23 del 07.11.2007) a questa Commissione il
reclamo presentato dalla società Libertas Curinga per quanto di competenza;
rilevato che risulta incontrovertibilmente in atti che la società Audace Decollatura ha utilizzato un calciatore diverso da quello indicato
in distinta come Vaccaro Salvatore nato il 14.12.1985;
rilevato che dal supplemento del direttore di gara risulta che il calciatore che ha preso parte alla gara è Saladino Antonio e non
Vaccaro Salvatore (sotto false generalità);
che ciò comporta l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 17 del C.G.S. oltre all’applicazione delle ulteriori sanzioni disciplinari nei
confronti dei soggetti responsabili e della società di appartenenza;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società AUDACE DECOLLATURA la punizione sportiva della perdita della gara (Libertas
Curinga – Audace Decollatura del 27.10.2007) con il punteggio di 0 – 3;
dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli opportuni deferimenti a carico dei tesserati e della società;
dispone , infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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