COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 20 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 29 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 31.10.2007 (Squalifica allenatore FERRANTE Luigi Elio fino al 30.06.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 20 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 29 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 31.10.2007 (Squalifica allenatore FERRANTE Luigi Elio fino al 30.06.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato in via preliminare che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 5, non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e che, pertanto, non può essere accolta la richiesta formulata in tal senso dalla reclamante; che dal rapporto dell’arbitro, dei due assistenti e del commissario di campo della gara Praia – Hinterreggio del 27.10.2007 risulta in maniera chiara ed inequivoca che l’allenatore della società Praia, Ferrante Luigi Elio, si è reso responsabile : 􀂃 di avere proferito frasi irriguardose nei confronti della terna arbitrale, prima dell’inizio della gara; 􀂃 di essersi avvicinato a fine gara all’arbitro, che si trovava dinanzi alla porta degli spogliatoi, e di avere tentato di aggredirlo (in compagnia di alcuni sostenitori della propria squadra), non riuscendo nel proprio intento per il pronto intervento delle forze dell’ordine; 􀂃 di avere sfondato, successivamente, la porta dello spogliatoio del direttore di gara e di avere rivolto allo stesso parole minacciose, prima di essere allontanato dalle forze dell’ordine e da alcuni dirigenti della squadra ospitante; rilevato che i fatti sono stati correttamente accertati dal Giudice Sportivo Territoriale ma che appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta al Ferrante in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti addebitatigli; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore della società U.S. Praia FERRANTE Luigi Elio fino al 30 APRILE 2008; dispone , infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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