COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 20 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 31 della società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 07.11.2007 (Squalifica calciatore MAIOLO Giavambattista fino al 07.02.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 20 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 31 della società A.S. MARINA DI NICOTERA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
50 del 07.11.2007 (Squalifica calciatore MAIOLO Giavambattista fino al 07.02.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato che dal supplemento di rapporto arbitrale risulta che la spinta data dal calciatore Maiolo Giavambattista all’arbitro nel corso
della gara Marina di Nicotera – Bianco del 04.11.2007 è stata del tutto fortuita;
ritenuto pertanto di dover revocare con decorrenza immediata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al suddetto
calciatore, limitando la squalifica ad una giornata di gara (peraltro già scontata);
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, revoca con decorrenza immediata la squalifica inflitta al calciatore MAIOLO Giovambattista
limitando la squalifica ad UNA giornata di gara (peraltro già scontata);
dispone , infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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