COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 20 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 33 della società POL. AUDACE SAN MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 8 del 07.11.2007 (Ammenda di € 150,00, squalifiche calciatori FALCONE Diego, LUCERA Giancarloe TRICARICO Cristian per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 20 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 33 della società POL. AUDACE SAN MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 8 del 07.11.2007 (Ammenda di € 150,00, squalifiche calciatori FALCONE Diego, LUCERA Giancarloe TRICARICO Cristian per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta : a. che il calciatore Lucera Giancarlo teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario che si trovava in panchina; b. che Falcone Diego, reagendo alla condotta violenta di un avversario colpiva quest’ultimo con un pugno al collo, mentre il gioco era fermo; c. che il calciatore Tricarico Cristian, reagendo alla condotta violenta di un avversario, colpiva quest’ultimo con un calcio ad una gamba , mentre il gioco era fermo; d. che a fine gara si verificavano tafferugli sugli spalti sedati dalle forze dell’ordine; nella descritta situazione le sanzioni a carico dei calciatori devono essere diversamente graduate stante la differente gravità dei comportamenti tenuti; in particolare, il calciatore Lucera ha posto in essere una condotta che non può essere equiparata a quella ben più grave posta in essere dai calciatori Falcone e Tricarico (il quale ultimo pur non prendendo parte alla gara si è reso responsabile di condotta violenta); i tafferugli verificatisi giustificano l’ammenda della società, come comminata dal primo giudice; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a carico del calciatore LUCERA Giancarlo a DUE giornate di gara; conferma nel resto; dispone , infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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