COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 20 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 34 della società S.S. STELLA AZZURRA DROSI avverso la regolarità della gara Sciconidoni – Stella Azzurra Drosi (2 – 0) del 28.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Vibo Val.) per presunta posizione irregolare dei calciatori CAVALLARO Fabio e DAVID Antonino. Con ricorso del 02.11.2007 la società S.S. Stella Azzurra Drosi ha chiesto irrogarsi alla società Sciconidoni la punizione sportiva della perdita della partita Sciconidoni – Stella Azzurra Drosi (2 – 0) del 28.10.2007 per avere la società Sciconidoni fatto partecipare alla gara i calciatori Cavallaro Fabio e David Antonino senza averne titolo poiché tesserati per altra società;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 20 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 34 della società S.S. STELLA AZZURRA DROSI avverso la regolarità della gara Sciconidoni – Stella Azzurra Drosi (2 – 0) del 28.10.2007 Campionato 2^ Categoria (Del. Vibo Val.) per presunta posizione irregolare dei calciatori CAVALLARO Fabio e DAVID Antonino. Con ricorso del 02.11.2007 la società S.S. Stella Azzurra Drosi ha chiesto irrogarsi alla società Sciconidoni la punizione sportiva della perdita della partita Sciconidoni – Stella Azzurra Drosi (2 – 0) del 28.10.2007 per avere la società Sciconidoni fatto partecipare alla gara i calciatori Cavallaro Fabio e David Antonino senza averne titolo poiché tesserati per altra società; LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti poiché i calciatori Cavallaro Fabio e David Antonino risultano regolarmente tesserati per la società Sciconidoni e precisamente il calciatore Cavallaro Fabio, trasferito a titolo definitivo dalla società Parghelia alla società Sciconidoni in data 26.10.2007 ed il calciatore David Antonino trasferito a titolo temporaneo dalla società San Gregorio alla società Sciconidoni in data 27.10.2007; pertanto i predetti calciatori avevo titolo per partecipare alla gara oggetto del reclamo; il reclamo, pertanto è infondato; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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