COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 17 LUGLIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di : Sig. STANCATO Dino (presidente della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. sia nella stagione sportiva 2006 . 2007 che nella stagione sportiva 2007 – 2008), per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 8, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo vigente dall’1.7.2007 e già art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva nel testo in vigore fino al 30.6.2007 ed avente la medesima formulazione) in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, commi 11 e 13 delle N.O.I.F., nonché della violazione del disposto di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti quale capo di incolpazione, del Sig. Dott. GIANNITTI Achille, (vice presidente con delega di rappresentanza della società A.S. Roccella sia nella stagione sportiva 2006 – 2007 che nella stagione sportiva 2007 – 2008), per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti quale capo di incolpazione, nonché delle società F.C. Rossanese 1909 A.S.D., per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo presidente, sig. Dino Stancato, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti quale capo di incolpazione, e della società A.S. Roccella, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo vice presidente, con delega di rappresentanza, Dott. Achille Giannitti, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti quale capo di incolpazione

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 17 LUGLIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di : Sig. STANCATO Dino (presidente della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. sia nella stagione sportiva 2006 . 2007 che nella stagione sportiva 2007 - 2008), per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 8, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo vigente dall’1.7.2007 e già art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva nel testo in vigore fino al 30.6.2007 ed avente la medesima formulazione) in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, commi 11 e 13 delle N.O.I.F., nonché della violazione del disposto di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti quale capo di incolpazione, del Sig. Dott. GIANNITTI Achille, (vice presidente con delega di rappresentanza della società A.S. Roccella sia nella stagione sportiva 2006 – 2007 che nella stagione sportiva 2007 – 2008), per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti quale capo di incolpazione, nonché delle società F.C. Rossanese 1909 A.S.D., per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo presidente, sig. Dino Stancato, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti quale capo di incolpazione, e della società A.S. Roccella, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo vice presidente, con delega di rappresentanza, Dott. Achille Giannitti, che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti quale capo di incolpazione LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; letto il deferimento della Procura Federale, con nota del 17.06.2008, Prot. n° 5641/095pf 07-08/SP/ma, per i capi di incolpazione di cui in epigrafe; sentiti alla riunione del 7 luglio 2008: - il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, in rappresentanza della Procura Federale, il quale così concludeva: - per il Presidente Stancato Dino 4 (quattro) anni d'inibizione; - per la società F.C. Rossanese 1909 ASD 16 (sedici) punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2007/2008 e l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); - per il Sig.Giannitti Achille mesi 12 (dodici) di inibizione; - per la società A.S. Roccella € 1.000,00 (mille) di ammenda”. - l'avv.Roberto Chiodo, nell'interesse del sig. Dino Stancato, in proprio e quale Presidente della società F.C. Rossanese, il quale si riportava a quanto dedotto nelle memorie difensive depositate, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate e, specificamente: “Accertare e dichiarare che il sig. Dino Stancato non ha posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva del deferimento, così non ponendo in essere alcuna violazione degli art. 1 e 8 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter commi 11 e 13 delle NOIF, conseguentemente dichiarando che nessun addebito può essere individuato, a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in capo alla F.C. Rossanese 1909 A.S.D.. In via subordinata gradata accertare e dichiarare che il sig. Dino Stancato non ha potuto adempiere, per cause a Lui non addebitabili, al rispetto dei termini di cui all'art.94 ter commi 11 e 13 delle N.O.I.F., conseguentemente concedendo la rimessione in termini per l'adempimento delle decisioni emesse, a far data dal deposito della statuizione di codesta On.le Commissione, conseguentemente ritenendo non a lui addebitabile, allo stato, alcuna violazione degli art.1 e 8 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter commi 11 e 13 delle N.O.I.F., così dichiarando che nessun addebito può essere mosso, allo stato, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in capo alla F.C. Rossanese 1909 A.S.D.”; - il dott. Achille Giannitti in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società A.S. Roccella il quale, richiamando la memoria difensiva trasmessa in data 30/6/2008, così concludeva: “Che l'On.le Commissione Disciplinare Territoriale presso la F.I.G.C. - Comitato Regionale Calabria, voglia proscioglierli dagli addebiti contestati, essendo stata provata la verità delle affermazioni del dott. Giannitti, o, comunque, per non rivestire le stesse natura offensiva nei confronti dell'istituzione federale. In subordine, voglia l'organo di giustizia irrogare la sanzione ritenuta di giustizia, non superiore all'inibizione per sette giorni a carico del dirigente, e non superiore all'ammenda di € 100,00 a carico della società”. La Commissione: RILEVA 1)Riguardo alla posizione del dott. Achille Giannitti, richiamando le quattro lettere esposto della A.S. Roccella del 31.7.2007, 2.8.2007, 7.8.2007 e 9.8.2007, nelle quali si faceva riferimento ad una presunta responsabilità del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. per l'ingiusta iscrizione al Campionato Regionale Eccellenza della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. in danno della A.S. Roccella, sulla circostanza che tale società non avrebbe adempiuto a varie pronunce emesse dalla C.A.E. e dal C.A. presso la L.N.D., la Procura Federale così argomentava nella nota di deferimento: “- che non può rinvenirsi, poi, alcun profilo di responsabilità disciplinare del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. nell’aver ritenuto che le vertenze rilevanti ai fini dell’iscrizione della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. rilevanti ai fini dell’iscrizione della stessa al campionato per la stagione sportiva 2007 – 2008 fossero quelle di cui alla nota del Comitato Interregionale del 3.7.2007 prot. n. 10.27/WP/et/Amm.ne, atteso che tale ultimo Organo Federale ha espressamente indicato nella nota che quelle indicate erano le vertenze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 93 ter delle N.O.I.F.; deve evidenziarsi, poi, che nemmeno i dati contenuti nelle note della A.S. Roccella più volte citate erano utilizzabili dall’Organo Federale per valutare l’iscrizione della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. al campionato, sia in quanto in parte irrilevanti perché riferentesi e pronunce della C.A.E. e del C.A. presso la L.N.D. emesse o divenute definitive dopo il 31.5.2007 (data prevista dall’art. 93 ter c.p.c. per la rilevanza dell’inadempimento ai fini dell’ammissione ai campionati), sia in quanto le note della A.S. Roccella sono successive di circa venti giorni alla scadenza del termine per l’ammissione ai campionati e successive anche alla formazione degli organici dei campionati di cui al C.U. del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. n. 7 del 24.7.2007; - che per ciò che attiene, invece, alle dichiarazioni del vice presidente con delega di rappresentanza della società A.S. Roccella, Dott. Achille Giannitti, apparse sul quotidiano “Gazzetta del Sud” del 30.7.2007 in forma di discorso diretto, le stesse sono state riconosciute come proprie da tale tesserato in sede di sua audizione da parte del Sostituto Procuratore in data 4.9.2007 e sono le seguenti: “per almeno un paio d’anni a questa parte – ha dichiarato il presidente del Roccella, Achille Giannitti – abbiamo assistito, in silenzio e continuando a fare, com’è sempre stato nostro stile, le persone serie e pensando che prima o poi le situazioni si sarebbero aggiustate restituendo così a Cesare quel che è di Cesare, a delle situazioni poco chiare e fuori da ogni regolamento federale sia in Promozione sia in Eccellenza. Adesso non siamo più disposti a subire soprusi, inganni e manovre poco chiare nei nostri confronti da parte della lega calabra”; che tali dichiarazioni sono oggettivamente offensive dell’onorabilità del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. e dei suoi componenti e non fanno, peraltro, riferimento a fatti specifici, che il Dott. Giannitti non ha riferito nemmeno in sede di sua audizione da parte del Sostituto Procuratore, nonostante il fatto che le dichiarazioni stesse facciano riferimento ad affermate azioni e/o omissioni che sarebbero state poste in essere per anni”. Ritiene la commissione giudicante che la contestazione mossa dalla Procura Federale va condivisa, riscontrandosi nella fattispecie una evidente violazione dell'art.1 C.G.S. da parte del dott. Achille Giannitti, per le affermazioni rese a mezzo stampa. Dalla lettura dell'articolo emerge il carattere oggettivamente offensivo della dichiarazione, seppure va dato atto che il dott. Giannitti davanti alla presente commissione ha dichiarato di non avere avuto tali intenzioni e di essere stato sostanzialmente frainteso. Dando credito a quanto affermato dal tesserato, va però rilevato che lo stesso avrebbe potuto, successivamente alla pubblicazione dell'articolo, pretendere una rettifica a mezzo stampa. Il fatto integra pertanto gli estremi della violazione contestata a carico del dott. Achille Giannitti, per violazione dell'art.1 C.G.S. e della società A.S. Roccella, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.. 2)Per quanto attiene alla posizione del Sig. Stancato Dino e della Società F.C. Rossanese 1909 A.S.D., dagli atti di indagine è emerso che la società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. non ha adempiuto nei termini di cui all’art. 94 ter, commi 11 e 13, delle N.O.I.F., alle prescrizioni di ben dodici pronunce della Commissione Accordi Economici e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., e specificamente: 1.- la decisione del 21.4.2007 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n.7 della stagione sportiva 2006 - 2007, con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore dell’allenatore, sig. Antonio Scorpaniti, dell’importo di € 7.650,00 oltre interessi legali fino ll’effettivo soddisfo; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 42/67/19 del 27.4.2007 che, così come emerge dal tabulato di spedizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio con timbro postale in calce, è stata inviata presso la sede della società il 2.5.2007; 2.- la decisione del 18.5.2007 della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 203 stagione sportiva 2006 – 2007, con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore del calciatore, sig. Antonio Altamura, dell’importo di € 2.500,00; tale pronuncia, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata alla società dall’Organo Giudicante con nota prot. n. 83/Cae del 28.6.2007 che, come attestato dalla Segreteria della C.A.E. presso la L.N.D. nelle proprie note prot. n. 14/Cae del 15.5.2008 e prot. n. 20 Cae del 5.6.2008, è tornata indietro in data 7.8.2007, in quanto non ritirata nonostante la notifica dell’avviso di deposito in data 6.7.2007, per compiuta giacenza; a tale comunicazione, poi devono aggiungersi le note del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. dei 23.1.2008 e 26.2.2008 di sollecito all’adempimento della pronuncia e di trasmissione degli atti alla Procura Federale; a tutto voler concedere, anche a voler tenere conto quale data di avvenuta comunicazione l’ultima possibile, e cioè quella del 7.8.2007 nella quale il plico contenente la comunicazione è stato restituito alla C.A.E. presso la L.N.D. per compiuta giacenza, il termine ultimo per l’adempimento della pronuncia per la F.C. Rossanese 1909 A.S.D., ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., scadeva il 6.9.2007; 3.- La decisione del 23.6.2007 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 10 stagione sportiva 2006 - 2007, con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore dell’allenatore, sig. Ernesto Apuzzo, dell’importo di € 5.580,00 oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata alla società dall’Organo Giudicante con nota prot. n. 84/67/19 del 2.7.2007 che, come attestato dalla copia della busta contenente la nota stessa, è stata inviata presso la sede della società il 4.7.2007 ed è stata restituita per compiuta giacenza il 7.8.2007, previo avviso delle Poste Italiane del 6.7.2007; la stessa nota, poi, risulta essere stata spedita anche presso il sig. A. Mazzacua il 18.9.2007, così come emerge dal tabulato di spedizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio con timbro postale in calce; a tutto voler concedere, anche a voler tenere conto quale data di avvenuta comunicazione l’ultima possibile, e cioè quella del 7.8.2007 nella quale il plico contenente la comunicazione è stato restituito al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. per compiuta giacenza, il termine ultimo per l’adempimento della pronuncia per la F.C. Rossanese 1909 A.S.D., ai sensi dell’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., scadeva il 6.9.2007; 4.- La decisione del 28.6.2007 della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 9 stagione sportiva 2006 – 2007, con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore del calciatore, sig. Pasquale Russo, dell’importo di € 4.060,00; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 91/Cae del 10.7.2007 che, come attestato dalla copia della cartolina di ritorno, è stata consegnata in data 18.7.2007; a tutto voler concedere, anche a voler tenere conto quale data di avvenuta comunicazione l’ultima possibile, e cioè quella del 18.7.2007 nella quale il plico contenente la comunicazione è stato ricevuto dalla società, il termine ultimo per l’adempimento della pronuncia per la F.C. Rossanese 1909 A.S.D., ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., scadeva il 17.8.2007; 5.- La decisione del 28.6.2007 della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 9 stagione sportiva 2006 – 2007 con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore del calciatore, sig. Pasquale Giottini, dell’importo di € 2.500,00; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 90/Cae del 10.7.2007, ricevuta dalla società stessa in data 16.7.2007, come attestato dalla copia della cartolina di ritorno della raccomandata inviata l’11.7.2007 e dalla nota della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. prot. n. 20 Cae del 5.6.2008; a tutto voler concedere, anche a voler tenere conto quale data di avvenuta comunicazione l’ultima possibile, e cioè quella del 16.7.2007 nella quale il plico contenente la comunicazione è stato ricevuto dalla società, il termine ultimo per l’adempimento della pronuncia per la F.C. Rossanese 1909 A.S.D., ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., scadeva il 16.8.2007; 6.- La decisione del 28.6.2007 della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 9 stagione sportiva 2006 – 2007 con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore del calciatore, sig. Ciro Cozzolino, dell’importo di € 4.450,00; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 88/Cae del 10.7.2007 che, come attestato dalla copia della cartolina di ritorno, è stata consegnata in data 16.7.2007; a tutto voler concedere, anche a voler tenere conto quale data di avvenuta comunicazione l’ultima possibile, e cioè quella del 16.7.2007 nella quale il plico contenente la comunicazione è stato ricevuto dalla società, il termine ultimo per l’adempimento della pronuncia per la F.C. Rossanese 1909 A.S.D., ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., scadeva il 16.8.2007; 7.- La decisione del 28.6.2007 della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 9 stagione sportiva 2007 – 2008, con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata ondannata al pagamento in favore del calciatore, sig. Gianpiero Apuzzo, dell’importo di € 950,00; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 89/Cae del 10.7.2007, ricevuta dalla società stessa il 16.7.2007, come attestato dalla copia della cartolina di ritorno della raccomandata inviata l’11.7.2007 e dalla nota della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. prot. n. 20 Cae del 5.6.2008; a tutto voler concedere, anche a voler tenere conto quale data di avvenuta comunicazione l’ultima possibile, e cioè quella del 16.7.2007 nella quale il plico contenente la comunicazione è stato ricevuto dalla società, il termine ultimo per l’adempimento della pronuncia per la F.C. Rossanese 1909 A.S.D., ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., scadeva il 16.8.2007; 8.- La decisione del 19.10.2007 della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 59 stagione sportiva 2007 – 2008, con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore del calciatore, sig. Gaetano Carrieri, dell’importo di € 2.250,00; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 10/Cae del 5.11.2007 che, come attestato dalla copia della cartolina di ritorno, è stata consegnata in data 10.11.2007; in merito a tale pronuncia, poi, dal C.U. n. 16/D del 14.12.2007 della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. consegnato in copia dallo stesso presidente della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. in sede di sua audizione da parte del Sostituto Procuratore in data 4.2.2008, emerge che la società ha proposto impugnazione che è stata rigettata; tale pronuncia, oltre ad essere pubblicata nel citato Comunicato Ufficiale, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 15392.18/21 CC/as del 18.12.2008 e, pertanto, ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., il termine ultimo per l’adempimento della pronuncia scadeva il 17.1.2008; a tali comunicazioni, poi, devono aggiungersi le note del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. dei 14.1.2008, 21.1.2008 e 26.2.2008 di sollecito all’adempimento e di trasmissione degli atti alla Procura Federale; 9.- La decisione del 9.11.2007 della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 66 stagione sportiva 2007 – 2008, con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore del calciatore, sig. Giuseppe Montesano, dell’importo di € 7.700,00; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 15/Cae del 26.11.2007 (all. n. 59) che, come attestato dalla Segreteria della C.A.E. presso la L.N.D. nelle proprie note prot. n. 14/Cae del 15.5.2008 e prot. n. 20 Cae del 5.6.2008, è tornata indietro in data 10.1.2008, in quanto non ritirata nonostante la notifica dell’avviso di deposito in data 29.11.2007, per compiuta giacenza; a tali comunicazioni, poi, si aggiungono anche le note del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. dei 14.1.2008, 21.1.2008 e 26.2.2008 di sollecito all’adempimento e trasmissione degli atti alla Procura Federale; a tutto voler concedere, anche a voler tenere conto quale data di avvenuta comunicazione l’ultima possibile, e cioè quella del 10.1.2008 nella quale il plico contenente la comunicazione è stato restituito alla C.A.E. presso la L.N.D. per compiuta giacenza, il termine ultimo per l’adempimento della pronuncia per la F.C. Rossanese 1909 A.S.D., ai sensi dell’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., scadeva il 9.2.2008; 10.- La decisione dell’1.12.2007 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 3 stagione sportiva 2007 – 2008, con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore dell’allenatore, sig. Piero Lombardi, dell’importo di € 4.000,00; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 123/67 del 10.12.2007, con sollecito da parte del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. con note dei 2.1.2008 e 21.1.2008; con successiva nota del 26.2.2008, poi, attestando che a tale data era scaduto il termine ultimo per l’adempimento per la pronuncia di cui all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. era trascorso, il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. trasmetteva gli atti alla Procura Federale; 11.- La decisione dell’11.1.2008 della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 90 stagione sportiva 2007 – 2008, con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore del calciatore, sig. Giuseppe Agosto, dell’importo di € 6.500,00; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 54/Cae del 25.1.2008, con sollecito da parte del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. con nota del 5.2.2008; con successiva nota del 6.3.2008, poi, attestando che a tale data era scaduto il termine ultimo per l’adempimento per la pronuncia di cui all’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. era trascorso, il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. trasmetteva gli atti alla Procura Federale; 12.- La decisione dell’12.1.2008 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicata nel Comunicato Ufficiale di tale Organo Giudicante n. 4 stagione sportiva 2007 – 2008, con la quale la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è stata condannata al pagamento in favore dell’allenatore, sig. Giuseppe Bavaro, dell’importo di € 6.822,00; tale decisione, oltre ad essere stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale appena citato, è stata comunicata dall’Organo Giudicante alla società con nota prot. n. 28/78 del 18.1.2008, con sollecito da parte del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. con nota del 30.1.2008; con successiva nota del 3.3.2008, poi, attestando che a tale data era scaduto il termine ultimo per l’adempimento per la pronuncia di cui all’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. era trascorso, il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. trasmetteva gli atti alla Procura Federale. I comportamenti posti in essere dal Presidente della F.C. Rossanese 1909 A.S.D., Sig. Dino Stancato, integrano gli estremi della violazione del disposto di cui all’art. 8, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo vigente dall’1.7.2007 e già art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva nel testo in vigore fino al 30.6.2007 ed avente la medesima formulazione) in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, commi 11 e 13 delle N.O.I.F., per non avere lo stesso adempiuto, nei termini di cui alla appena citata norma delle N.O.I.F., all’adempimento delle quattro pronunce del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ed alle otto pronunce della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. specificate da sub 1 a sub 12 della parte motiva del presente provvedimento. Detti comportamenti integrano altresì gli estremi della violazione del disposto di cui all’art. 1 del C.G.S., per avere lo stesso prodotto agli Organi Federali documenti attestanti pagamenti non avvenuti e recanti sottoscrizioni di tesserati disconosciute dagli stessi e all’apparenza difformi rispetto a quelle apposte dai medesimi alla presenza del Sostituto Procuratore Federale che ha proceduto alla loro audizione. Ed invero, dopo l’audizione da parte del Sostituto Procuratore in data 4.2.2008, il presidente della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. ha prodotto tre quietanze liberatorie, ad affermata firma dei tesserati Carrieri (con data 13.2.2008), Bavaro (con data 13.2.2008) e Lombardi Piero (con data 30.1.2008) che sono state disconosciute dai tesserati stessi in sede di loro audizione dal parte del Sostituto Procuratore, e le cui firme apposte in calce, da quanto rilevato dal Sostituto Procuratore Col. Domenico Infante, appaiono ad una sommaria comparazione diverse rispetto a quelle apposte in sua presenza dai tesserati stessi. Per l'allenatore Ernesto Apuzzo, lo stesso presidente della F.C. Rossanese 1909 A.S.D., dopo aver dichiarato al Sostituto Procuratore in sede di sua audizione in data 4.2.2008 di non aver adempiuto alla pronuncia, ha esibito una quietanza datata 12.1.2007 e due assegni datati 30.11.2006 e 30.5.2007 che, per stessa ammissione delle società, non costituiscono adempimento della pronuncia del Collegio Arbitrale del 23.6.2007, circostanza che peraltro emerge documentalmente dal fatto che tali documenti sono tutti precedenti rispetto alla pronuncia stessa, e le cui firme per ricevuta sono state disconosciute dal tesserato e, da quanto rilevato dal Sostituto Procuratore Col. Domenico Infante, appaiono ad una sommaria comparazione diverse rispetto a quelle apposte in sua presenza dal tesserato. Per il tesserato Agosto, lo stesso presidente della F.C. Rossanese 1909 A.S.D., ha prodotto una quietanza dell’importo di € 1.900,00 datata 9.1.2007, cioè precedente di un anno rispetto alla pronuncia della C.A.E. presso la L.N.D. dell'11.1.2008, che pertanto non costituisce prova dell'adempimento alla pronuncia stessa. A pretesa giustificazione di tali inadempimenti il sig. Stancato ha eccepito di non aver adempiuto i propri obblighi contrattuali nei confronti dei tesserati in quanto i contratti con i propri tesserati sarebbero stati sottoscritti da soggetto a ciò non abilitato e, quindi, di non essersi potuto difendere nei procedimenti innanzi alla C.A.E. ed al Collegio Arbitrale per non essere stato regolarmente convocato, con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Tali eccezioni sono in questa sede irrilevanti, in quanto le dodici pronunce contestate sono divenute oramai definitive, e la presente commissione non ha poteri per entrare nel merito delle stesse. Né può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini per non avere avuto tempestiva conoscenza dei procedimenti degli Organi Arbitrali, trattandosi di istituto straordinario non previsto nel processo sportivo, il cui rito è improntato a criteri di celerità e agilità. Si osserva inoltre che la validità ed opponibilità dei contratti costituisce presupposto delle pronunce emesse dagli Organi Arbitrali della L.N.D., i quali in sede di giudizi hanno anche accertato la correttezza delle convocazioni, e la contestazione in merito non può giustificare il mancato adempimento delle pronunce, divenute definitive. Ed ancora che, quanto affermato dal Presidente della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. è altresì contraddittorio in quanto, in sede di audizione da parte del Sostituto Procuratore in data 4.2.2008, sempre a giustificazione dei medesimi fatti, ha consegnato memorie depositate in alcuni procedimenti e pronunce relative ad un altro, riconoscendo così di avere avuto contezza degli stessi procedimenti. Si deve pertanto concludere che, alla luce di quanto emerso dagli accertamenti espletati, la F.C. Rossanese 1909 A.S.D. ed il suo presidente, sig. Dino Stancato, si sono colpevolmente sottratti all’adempimento di tutte le dodici pronunce emesse dalla C.A.E. e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nei confronti della società. Il mancato adempimento, nei termini di cui ai commi 11 e 13 dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., delle quattro pronunce del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ed alle otto pronunce della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. specificate da sub 1 a sub 12 della parte motiva del presente provvedimento, determinano la violazione a carico della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. del disposto della norma appena citata in combinato disposto con l’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo vigente dall’1.7.2007 e già art. 7, comma 6 bis, del Codice di Giustizia Sportiva nel testo in vigore fino al 30.6.2007 ed avente la medesima formulazione) I comportamenti posti in essere dal suo presidente, sig. Dino Stancato, determinano a carico della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. la sussistenza di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S.. A ciò va aggiunta l’avvenuta irrogazione a carico della F.C. Rossanese 1909 A.S.D. e del suo presidente, sig. Dino Stancato, da parte della Commissione Disciplinare della L.N.D. con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 156 del 30.3.2007 delle sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. g, e di cui all’art. 19, comma 1, lett. f, per il mancato adempimento nei termini di cui al comma 13 dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. di altra pronuncia del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., circostanza che determina l’applicabilità della recidiva ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo vigente dall’1.7.2007 e già art. 16, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nel testo in vigore fino al 30.6.2007 ed avente la medesima formulazione). P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria, riconosciuta la responsabilità degli incolpati STANCATO Dino, GIANNITTI Achille nonché delle società F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D., e della società A.S. ROCCELLA, irroga a: - Sig. STANCATO Dino, Presidente della società F.C. Rossanese 1909 A.S.D. sia nella stagione sportiva 2006 - 2007 che nella stagione sportiva 2007 - 2008, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni 4 (quattro) (già inibito fino al 14.6.2009); - Dott. GIANNITTI Achille, vice presidente con delega di rappresentanza della società A.S. Roccella sia nella stagione sportiva 2006 - 2007 che nella stagione sportiva 2007 - 2008, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per mesi 3 (tre); - alla società F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. la penalizzazione di 16 (sedici) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008/2009 e l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila); - alla società A.S. ROCCELLA l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta).
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