• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 22 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 a carico di :
Sig. BUCCHINO Giuseppe (Dirigente e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti), per la violazione di cui all’art. 1, comma 1
del C.G.S., anche con riferimento all’art. 61, comma 1 delle NOIF, del Sig. ZURZOLO Fabio (calciatore della società Bivongi
Pazzano), del Sig. SIMONETTI Claudio (calciatore della società Bivongi Pazzano) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1
del C.G.S., del Sig. SCIGLIANO Giovanni (Allenatore della società Bivongi Pazzanp all’epoca dei fatti), nonché della Società
U.S. BIVONGI PAZZANO in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 22 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 a carico di :
Sig. BUCCHINO Giuseppe (Dirigente e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti), per la violazione di cui all’art. 1, comma 1
del C.G.S., anche con riferimento all’art. 61, comma 1 delle NOIF, del Sig. ZURZOLO Fabio (calciatore della società Bivongi
Pazzano), del Sig. SIMONETTI Claudio (calciatore della società Bivongi Pazzano) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1
del C.G.S., del Sig. SCIGLIANO Giovanni (Allenatore della società Bivongi Pazzanp all’epoca dei fatti), nonché della Società
U.S. BIVONGI PAZZANO in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S..
IL DEFERIMENTO
Con provvedimento del 25.10.2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Territoriale i sigg.ri Bucchino
Giuseppe (dirigente e legale rappresentante all’epoca dei fatti) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche con
riferimento all’art. 61 comma 1 delle N.O.I.F., Zurzolo Fabio (calciatore della società Bivongi - Pazzano), Simonetti Claudio
(calciatore della società Bivongi Pazzano) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., Scigliano Giovanni (allenatore della
società Bivongi – Pazzano all’epoca dei fatti), nonché la società Bivongi - Pazzano in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S.;
L’attività investigativa effettuata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha avuto inizio a seguito dell’esposto presentato in data
24.10.2006 alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria dal Sig. Stilo Francesco, Presidente dell’”A.S.S.
Pasquale Maida” con il quale chiedeva l’annullamento del risultato finale della gara U.S. Bivongi/Pazzano - A.S.S. “Pasquale Maida”
disputata il 15.10.2006 e terminata con il punteggio di 2 -1 per avere preso parte nelle fila della U:S:Bivongi/Pazzano il calciatore
Zurzolo Fabio (che non avrebbe potuto prendere parte alla gara perché squalificato) sotto falso nome di. Simonetti Claudio;
Il ricorso era particolarmente circostanziato e nello stesso veniva precisato che tutte le circostanze denunziate sarebbero state
provate con testi oltre che con una ripresa video della partita.
La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n.49 del 30.10.2006, trasmetteva gli atti all’Ufficio
Indagini della F.I.G.C. per i necessari accertamenti.
l’Ufficio Indagini restituiva al Comitato Regionale Calabria l’incartamento con le relative indagini;
La Commissione Disciplinare, con delibera del 02.04.2007 C.U. n. 129 adottava le sanzioni nei confronto della società e mandava gli
atti alla Procura Federale per il prosieguo;
La Procura Federale, sulla scorta delle indagini effettuate, ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri Bucchino Giuseppe, Zurzolo
Simonetti Claudio, Scigliano Giovanni e la Società Bivongi - Pazzano ritenendo sussistere le condotte antiregolamentari di cui in
epigrafe.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CALABRIA
VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
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e-mail: segreteria@crcalabria.it
Comunicato Ufficiale N. 60 del 22 Novembre 2007
367
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 19 novembre 2007 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv.
Gianfranco Marcello nonché l’avv. Francesco De Agostino nella qualità di procuratore speciale degli incolpati i quali hanno proposto
l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S. così determinate:
Per il dirigente Bucchino Giuseppe otto (8) mesi di inibizione;
Per i calciatori Zurzolo Fabio e Simonetti Claudio mesi tre (3) di squalifica;
per l’allenatore Scigliano Giovanni mesi tre (3) di squalifica;
per la società Bivongi Pazzano € 400,00 di ammenda.
Il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente censurarsi il comportamento dei tesserati dell’ A.S. S. Pasquale Maida che, dopo aver presentato un reclamo
particolareggiato ed espresso in termini di certezza la sostituzione del calciatore Simonetti Claudio con il calciatore Zurzolo Fabio, al
Collaboratore dell’ Ufficio Indagini hanno reso dichiarazioni incerte senza fornire alcun elemento probatorio rilevante.
Dall’esame degli atti non è dato ravvisare alcuna ipotesi di proscioglimento degli incolpati.
Nonostante le violazioni siano state commesse prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportivo - per il principio del
favor rei - questa Commissione ritiene applicabile l’art. 23 dello stesso.
Per effetto della diminuente di rito le sanzioni indicate dalle parti devono ritenersi correttamente determinate e congrue in rapporto
all’entità del fatto.
Conseguentemente va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga :
al sig. BUCCHINO Giuseppe la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’ art.14 C.G.S. fino al 19 LUGLIO 2008;
ai calciatori ZURZOLO Fabio e SIMONETTI Claudio la squalifica fino al 19 FEBBRAIO 2008;
all’allenatore SCIGLIANO Giovanni la squalifica fino al 19 FEBBRAIO 2008;
alla società BIVONGI PAZZANO l’ammenda € 400,00.
Considerato, infine, che il comportamento del sig. Stilo Francesco Giuseppe (Tesserato della società Pasquale Maida) può integrare
la violazione dell’art. 1 del C.G.S. rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
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DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 a carico di :
Sig. BUCCHINO Giuseppe (Dirigente e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti), per la violazione di cui all’art. 1, comma 1
del C.G.S., anche con riferimento all’art. 61, comma 1 delle NOIF, del Sig. ZURZOLO Fabio (calciatore della società Bivongi
Pazzano), del Sig. SIMONETTI Claudio (calciatore della società Bivongi Pazzano) per la violazione di cui all’art. 1, comma 1
del C.G.S., del Sig. SCIGLIANO Giovanni (Allenatore della società Bivongi Pazzanp all’epoca dei fatti), nonché della Società
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