COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di : Sig. PANARELLO Maurizio (allenatore della società A.S. Bovalinese) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della Società A.S. BOVALINESE ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trafuso nell’art. 4, comma 2 del vigente C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di :
Sig. PANARELLO Maurizio (allenatore della società A.S. Bovalinese) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché
della Società A.S. BOVALINESE ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trafuso nell’art. 4,
comma 2 del vigente C.G.S..
IL DEFERIMENTO
Con provvedimento del 25.10.2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Territoriale sig. Panarello Maurizio
allenatore della società Bovalinese - per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché della società Bovalinese in applicazione
dell’art. 4, comma 2 del C.G.S..
L’attività investigativa effettuata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha avuto inizio a seguito della denuncia inviata in data 22
gennaio 2007 dal Presidente della Società A.S. Belvedere al Presidente del Comitato Regionale Calabria e da quest’ultimo
trasmessa all’Ufficio Indagini della F.I.G.C..
L’esponente evidenziava :
- che dopo la gara A.S. Bovalinese - U.S. Belvedere del 14.10.2006 il sig. Panarello Maurizio - allenatore della società Bovalinese -
aveva rilasciato una intervista ad una emittente locale nella quale aveva affermato “ è meglio che a Bovalino non si presentino in
occasione della partita di ritorno;
- che, in data 14 gennaio 2007, in Siderno Marina, il sig. Panarello non solo non ricambiava il saluto che gli veniva rivolto dal sig.
Aiello Antonio, preparatore dei portieri dell’A.S. Belvedere, quanto profferiva le parole “ è inutile che venite a Bovalino, non dovete
venire ” invitandolo a riferire il messaggio alle persone interessate.
La Procura Federale, sulla scorta delle indagini effettuate, ha rinviato a questa Commissione il sig. Panarello Maurizio e la società
Bovalinese sussistere le condotte antiregolamentari di cui in epigrafe.
LA DIFESA
Gli incolpati in data 20 novembre 2007 hanno fatto pervenire memoria difensiva esponendo:
che il sig. Panarello, nell’intervista radiofonica, non ebbe mai a profferire minacce nei confronti dei dirigenti dell’A.S.Belvedere;
che lo stesso Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha evidenziato che dall’ascolto della registrazione dell’intervista “ non risultava
alcuna minaccia “;
che quanto riferito dal sig. Aiello Antonio circa l’incontro avvenuto in data 14 gennaio 2007 in Siderno Marina non rispondeva
assolutamente al vero, in quella occasione infatti il sig. Panarello aveva solo ribadito la disponibilità dell’A.S. Bovalinese a ricambiare
“ l’ospitalità cordiale” a tutta la squadra e alla dirigenza dell’ A.S. Belvedere ”.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
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Comunicato Ufficiale N. 63 del 27 Novembre 2007
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IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 26 novembre 2007 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv.
Gianfranco Marcello nonché l’avv. Enzo Dicembre (in rappresentanza della società Bovalinese e dell’allenatore Panarello).
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le
seguenti richieste:
mesi sei (6) di squalifica per il sig. Panarello Maurizio e € 1.000,00 (mille) per la società Bovalinese.
LE RICHIESTE DELLA DIFESA
La difesa ha chiesto il proscioglimento degli incolpati da ogni addebito per non avere il sig. Panarello Maurizio commesso il fatto.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Panarello Maurizio sia al collaboratore dell’Ufficio Indagini, sia nelle note difensive, sia all’odierna seduta ha riconosciuto di
avere rilasciato, il giorno stesso della partita, ad una emittente radiofonica locale una intervista e di avere incontrato il 14 gennaio
2007 in Siderno alcuni tesserati della Società Belvedere negando però di avere profferito minacce o frasi offensive nei confronti di
tesserati della predetta società.
Ritiene la Commissione che se è vero che il Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nella sua relazione, ha evidenziato che nell’intervista
rilasciata in data 14.10.2006 l’incolpato non ha profferito minacce ha tuttavia concluso affermando che lo stesso ha usato un tono
piuttosto concitato e, sicuramente, non amichevole e che lo stesso comportamento ha tenuto anche nell’incontro del 14 gennaio
2007, avvenuto in Siderno, con alcuni tesserati della Belvedere.
La veridicità dei fatti imputati al deferito è attestata dalle dichiarazioni convergenti e univoche dei tesserati Aiello Antonino e Melfi
Antonio.
In tale situazione probatoria non v’è dubbio che la condotta antisportiva in esame integri la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.
che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento federale, e a maggior ragione di quelli che come il sig. Panarello ricoprono cariche
importanti, di tenere in tutti i rapporti di qualsiasi natura un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza.
La società A.S. Bovalinese risponde ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. ( già art. 2, comma 4 del C.G.S.).
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale irroga :
- al Sig. PANARELLO Maurizio la squalifica fino al 25 DICEMBRE 2007;
- alla A.S. BOVALINESE l’ammenda di €. 500,00 (cinquecento).
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