COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 22 della società S.S. NUOVA CALCIO LIMBADI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 24.10.2007 (Punizione sportiva perdita della gara N. Calcio Limbadi – Natile 2003 con il punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 22 della società S.S. NUOVA CALCIO LIMBADI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
42 del 24.10.2007 (Punizione sportiva perdita della gara N. Calcio Limbadi – Natile 2003 con il punteggio di 0 - 3).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante nonché l’arbitro a chiarimento;
ritenuto che il direttore di gara ha confermato la circostanza che il calciatore Redi Francesco non ha preso parte alla gara perché
sprovvisto di regolare documento di riconoscimento, e che al suo posto vi ha preso parte il calciatore Corsaro Vincenzo, il tutto in
seguito alla esibizione delle foto ufficiali dei due tesserati, che sono stati pertanto riconosciuti dallo stesso arbitro;
P.Q.M.
rigetta il reclamo, confermando il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, e dispone incamerarsi la tassa.
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