COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 23 della società A.S.D. S.S. RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 24.10.2007 (Ammenda di € 400,00 e DIFFIDA).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 23 della società A.S.D. S.S. RENDE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
42 del 24.10.2007 (Ammenda di € 400,00 e DIFFIDA).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la società reclamante con ricorso del 31.10.2007 chiede la revoca dell’ammenda di € 400,00 e della diffida inflitta con il
Comunicato Ufficiale n. 42 del 24.10.2007 dal Giudice di primo grado;
rilevato preliminarmente che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può
essere disattesa per negazione degli incolpati;
ritenuto che dal referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che alcuni sostenitori della società Rende lanciavano un
oggetto di piccole dimensioni nei confronti dell’arbitro colpendolo senza conseguenze;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti;
che, pertanto appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta alla società A.S.D. S.S. RENDE ad € 200,00;
conferma la diffida e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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