COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 37 della società C.S.P.R. 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 13 (Attività Giovanile) del 14.11.2007 (Ammenda di € 100,00, squalifica calciatore SCARFO’ Stefano fino al 12.12.2007, squalifica calciatore LAARIBI Mohamed per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 27 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 37 della società C.S.P.R. 94
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
13 (Attività Giovanile) del 14.11.2007 (Ammenda di € 100,00, squalifica calciatore SCARFO’ Stefano fino al 12.12.2007,
squalifica calciatore LAARIBI Mohamed per TRE gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
ritenuto che dalle contestazioni della società reclamante non sono emersi elementi tali da indurre codesta Commissione a valutare
diversamente quanto deliberato dal Giudice Sportivo Territoriale, sulla base dei fatti riportati in referto;
considerato, altresì, che le sanzioni inflitte appaiono congrue ed adeguate.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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