COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 32 della società A.S.C. CITTA’ DI CARIATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 12 (Attività Giovanile) del 07.11.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Città di Cariati – Jonica Calcio con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 130,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 32 della società A.S.C. CITTA’ DI CARIATI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
12 (Attività Giovanile) del 07.11.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Città di Cariati – Jonica Calcio con il punteggio di
0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 130,00).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che nel corso dell’odierna seduta, il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che dopo aver verificato la
praticabilità del campo unitamente ai capitani delle due società, invitava la società Città di Cariati a provvedere alla tracciatura delle
linee del campo, ricevendone un netto rifiuto.
Conseguentemente, giusta la punizione dell’art. 53 delle NOIF, il giudice sportivo territoriale ha correttamente adottato le sanzioni
impugnate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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