COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 48 della società AMATORI CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 5 del 21.11.2007 (Regolarità della gara Amatori Carlopoli – Amatoriale Amami, inammissibilità del ricorso al presentato al Giudice Sportivo Territoriale).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 48 della società AMATORI CARLOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 5 del 21.11.2007 (Regolarità della gara Amatori Carlopoli – Amatoriale Amami, inammissibilità del ricorso al presentato al Giudice Sportivo Territoriale). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA La società Amatori Carlopoli propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n.05 Amatori del 21.11.2007 della Delegazione Provinciale di Catanzaro, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società medesima avverso la regolarità della gara Amatori Carlopoli – Amatoriale Amami del 17.11.2007, per presunta posizione irregolare di un calciatore della società avversaria, non avendolo “preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo alla gara, per come espressamente previsto dagli art. 29 e 46 del C.G.S.”. Va rilevato, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del C.G.S., la competenza a giudicare sul reclamo suddetto in prima istanza non è del Giudice Sportivo ma della Commissione Disciplinare Territoriale, ai sensi del disposto di cui all’art.46, comma 3, del C.G.S., in base al quale sono proposti alla Commissione suddetta i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara. Nel caso in esame, la reclamante ha erroneamente indirizzato il reclamo al Giudice Sportivo, il quale, in applicazione del consolidato principio della “translatio” dei reclami e, comunque, di sanatoria degli atti indirizzati all’organo di giustizia sportiva per il raggiungimento dello scopo, avrebbe dovuto trasmetterlo d’ufficio a questa Commissione dopo averne accertato la tempestività e la regolarità per ogni altro verso, così come più volte ribadito dalla C.A.F.. Pertanto, la decisione del Giudice di prima istanza di inammissibilità del ricorso in questione non può ritenersi corretta e, di conseguenza, dev’essere in questa sede annullata. La Commissione, quindi, avendo constatato la regolarità e la tempestività del reclamo per ogni altro verso, decide nel merito. La Società Amatori Carlopoli asserisce che: - Al 21° minuto del I tempo della gara Amatori Carlopoli – Amatoriale Amami del 17.11.2007 entrava in campo, per sostituire un compagno infortunatosi, il calciatore della Società Amatoriale Amami con la maglietta contrassegnata dal n.5, indicato in distinta col nominativo di Chiodo Pasquale (nato il 18.04.1968); - Un dirigente della reclamante, Chiellino Andrea, che conosceva personalmente Chiodo Pasquale, si accorgeva che il calciatore entrato in campo era, in realtà, persona diversa da questi; - Alla fine del primo tempo, il suddetto dirigente faceva presente all’arbitro quanto rilevato, chiedendo nel contempo di prendere visione del cartellino federale presentato dal suddetto calciatore; - La verifica effettuata consentiva di accertare, a detta della reclamante, che il cartellino fosse effettivamente quello di Chiodo Pasquale, ma che il calciatore sceso effettivamente in campo avesse un’identità diversa; - Preso atto di quanto sopra, la Società Amatori Carlopoli, attraverso il proprio capitano, chiedeva al direttore di gara di effettuare il riconoscimento del calciatore in questione alla presenza della società medesima; Comunicato Ufficiale N. 67 del 4 Dicembre 2007 414 - Nonostante tale richiesta, il suddetto ufficiale di gara si recava da solo nello spogliatoio della società Amatoriale Amati, per conferire con i relativi tesserati; - Al rientro delle squadre in campo per disputare il secondo tempo, ci si rendeva conto che il calciatore schierato nel primo tempo con il n.5 dalla Società Amatoriale Amami non era più presente sul terreno di gioco, essendo stato, nel frattempo, sostituito: sostiene la reclamante che “con tale manovra, dettata da una complicità aberrante, si cercava maldestramente di mascherare l’illecito sportivo commesso e nel contempo si evidenziava una piena ed assoluta ammissione di colpa”. - Al termine della gara, la società Amatori Carlopoli presentava riserva scritta all’arbitro nella quale venivano sommariamente esposti i fatti esposti in precedenza. Alla luce di quanto sopra, questa Commissione ha ritenuto di ascoltare, nel corso dell’odierna seduta, il direttore di gara a chiarimenti, il quale ha confermato quanto dichiarato nel proprio rapporto e, precisamente: - Di non aver potuto effettuare alla fine del primo tempo il riconoscimento del calciatore in questione, così come richiestogli espressamente dalla reclamante, in quanto il suddetto atleta è stato sostituito alla fine del primo tempo “per gravi motivi di famiglia”; - Di avere, tuttavia, proceduto all’identificazione prima della gara, senza aver rilevato alcuna irregolarità al riguardo. Tale certezza viene, peraltro, ribadita dal direttore di gara dopo aver preso visione, in questa sede, sia del cartellino federale che della fotocopia della patente di guida di Chiodo Pasquale. Tuttavia, alla luce di quanto sopra, l’adìta Commissione ritiene che i fatti denunciati, per la loro serietà e rilevanza, meritino adeguate e più approfondite indagini da parte dell’organo inquirente; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: - annulla la decisione del Giudice Sportivo Territoriale con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società Amatori Carlopoli avverso la regolarità della gara Amatori Carlopoli – Amatoriale Amami del 17.11.2007, per presunta posizione irregolare di un calciatore della società avversaria, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante. - Nel merito, sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza e per l’adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.
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