COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 39 della società A.S.D. GRISOLIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 8 del 07.11.2007 (Squalifica calciatore PERROTTA Peppino fino al 07.01.2008, squalifica calciatore MICELI Giuseppe fino al 07.01.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 39 della società A.S.D. GRISOLIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 8 del 07.11.2007 (Squalifica calciatore PERROTTA Peppino fino al 07.01.2008, squalifica calciatore MICELI Giuseppe fino al 07.01.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CALABRIA VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795 Indirizzo Internet: www.crcalabria.it e-mail: segreteria@crcalabria.it Comunicato Ufficiale N. 67 del 4 Dicembre 2007 410 Rilevato che la società A.S.D. Grisolia Calcio sostiene che i fatti per come narrati dall’arbitro non rispondano al vero. Assume, in particolare, che non vi sia prova alcuna che i calciatori Perrotta Peppino e Miceli Giuseppe si siano resi responsabili dei fatti loro addebitati e che, per tale ragione, le sanzioni comminategli dal Giudice di prima istanza vadano revocate o comunque congruamente ridotte in quanto comunque eccessive rispetto ai fatti contestati. Il direttore di gara, nel supplemento di rapporto, ha puntualmente ricostruito quanto avvenuto a fine gara, per cui i fatti contestati non possono essere messi in dubbio. In particolare: - il Perrotta ha lanciato una pietra di piccole dimensioni contro l’arbitro, colpendolo “in prossimità del gluteo sinistro” e provocandogli un leggero dolore; - il Miceli ha sputato contro il suddetto ufficiale di gara, senza colpirlo. Le sanzioni appaiono congrue ed adeguate ai fatti accertati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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