COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 40 della società POL. MIRTO CROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 14.11.2007 (UN punto di penalizzazione, inibizione Sig. FERRARO Domenico fino al 14.11.2012, squalifica calciatore FEDERICO Corinno fino al 31.12.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 40 della società POL. MIRTO CROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 54 del 14.11.2007 (UN punto di penalizzazione, inibizione Sig. FERRARO Domenico fino al 14.11.2012, squalifica calciatore FEDERICO Corinno fino al 31.12.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Che, dal rapporto del direttore di gara (con relativo supplemento) e degli assistenti arbitrali della gara Comprensorio Amantea - Mirto Crosia dell’11.11.2007, risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato: - Al termine della gara, mentre si accingeva a fare rientro negli spogliatoi, la terna arbitrale veniva circondata da calciatori e dirigenti della Società Mirto Crosia, i quali tenevano nei loro confronti un comportamento ingiurioso e minaccioso, spintonandoli; - Una di queste persone, il calciatore Federico Corinno, già espulso durante la gara per somma di ammonizioni, sferrava con un calcio ad uno degli assistenti arbitrali, colpendo però alla gamba sx il direttore di gara, il quale si era frapposto nel tentativo di difendere il proprio assistente; - Alcuni istanti dopo, il dirigente della medesima società Ferraro Domenico colpiva il direttore di gara con un forte schiaffo al viso; - La terna arbitrale, dopo aver raggiunto gli spogliatoi grazie all’aiuto di alcuni calciatori e dirigenti del Comprensorio Amantea, constatava che la porta era stata “sfondata da calci”: nel frattempo, alcuni dirigenti e calciatori della Società Mirto Crosia tentavano di entrare nello spogliatoio, spingendo e tirando calci alla porta malandata e rivolgendo nel contempo ingiurie e minacce alla terna stessa. L’arbitro precisa che a protezione della terna arbitrale si ponevano due calciatori della Società Mirto Crosia, Bongiorno Domenico (capitano) e Graziano Natale, i quali impedivano che la malandata porta dello spogliatoio venisse completamente abbattuta e che gli esagitati indicati in precedenza entrassero nello spogliatoio. Di lì a poco, l’intervento dei Carabinieri riportava la situazione sotto controllo. Rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale ha correttamente accertato i fatti verificatisi e che la sanzione dallo stesso irrogata al calciatore Federico Corinno è da considerarsi congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli. Appare, invece, conforme a giustizia ridurre sia l’inibizione, alquanto eccessiva, inflitta al dirigente Ferraro Domenico che la sanzione irrogata alla Società Polisportiva Mirto Crosia, in considerazione, in entrambi i casi, dell’assenza di conseguenze lesive nei confronti della terna arbitrale e, relativamente ai soli fatti addebitati alla Società Mirto Crosia, del fattivo comportamento tenuto negli spogliatoi dai propri calciatori Bongiorno Domenico e Graziano Natale a difesa degli ufficiali di gara; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - REVOCA la sanzione di UN punto di penalizzazione inflitta alla società POL. MIRTO CROSIA; - Riduce l’inibizione al dirigente FERRARO Domenico fino al 31 MARZO 2009; - Conferma nel resto. Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it