COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 42 della società A.C.D. HINTERREGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 16.11.2007 (Ammenda di € 200,00, inibizione Sig. TOSTI Franco fino al 26.01.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 42 della società A.C.D. HINTERREGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 16.11.2007 (Ammenda di € 200,00, inibizione Sig. TOSTI Franco fino al 26.01.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; Osserva che dal referto arbitrale emerge: -a) che un cospicuo numero di persone non identificate, perché non inserite in distinta sostava nella zona antistante gli spogliatoi alla fine del primo tempo; -b) che attraverso un cancello aperto fra la tribuna e la zona spogliatoi transitavano numerose persone; -c) che al 3° minuto del secondo tempo il direttore di gara era costretto a sospendere la gara per due minuti, a causa della presenza di tre persone non autorizzate all'interno del campo; -d) che, pur avendo segnalato le irregolarità, non riceveva nessuna assistenza dal custode del campo, dai dirigenti locali, dal capitano della squadra di casa; -e) che la porta dello spogliatoio arbitrale presentava una serratura all'esterno senza possibilità di chiusura dall'esterno, mancando così dei requisiti di sicurezza; -f) che al 28° del secondo tempo il sig. TOSTI Francesco, allontanato per reiterate proteste dal terreno di gioco, rivolgeva all'arbitro parole offensive e minacciose; -g) che a fine gara, lo stesso sig.Tosti tentava di colpire l'arbitro con un pugno al volto, non riuscendovi per l'intervento del massaggiatore della propria società e reiterava il suo comportamento minaccioso e offensivo; il ricorso ritualmente proposto dalla società Hinterreggio precisa: - che il campo in cui si svolgeva la gara è attiguo ad altro campo, dal quale è separato da una stradina comune, destinato a scuola calcio e che le numerose persone presenti altri non erano che giovani in attesa di iniziare l'allenamento; - che la pota dello spogliatoio arbitrale è del tipo antipanico, per cui non necessita di chiusura all'interno, in quanto dall'esterno può essere aperta solo utilizzando le chiavi; - che il comportamento del Sig.Tosti si è concretizzato solo in intemperanze verbali, senza alcun contatto fisico consumato o tentato. Tanto ritenuto, e visionata la documentazione fotografica allegata al ricorso, si rileva: -a) che effettivamente la stradella fra i due campi è comune e il cancello d'ingresso per l'accesso ai due terreni di gioco è unico; -b) che effettivamente la porta del tipo antipanico non consente l'apertura dall'esterno se non utilizzando le chiavi, mentre dall'interno non necessita di chiusura di sicurezza; -c) che è certo che al al 3° minuto del secondo tempo tre persona e non autorizzate s introducevano all'interno del terreno di gioco e quindi in zona non consentita, per cui il direttore di gara era costretto a sospendere la gara per due minuti; -d) che nel comportamento del sig.Tosti Franco non si rinviene un tentativo di violenza (non essendo possibile rilevare dal referto arbitrale quali atti idonei egli abbia compiuto per colpire il direttore di gara e per quali eventi contrari alla sua volontà non vi sia riuscito), ma piuttosto un comportamento gravemente minaccioso; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - riduce l'ammenda a € 50,00 (cinquanta), e l'inibizione a carico del Sig. TOSTI Franco fino al 26 GIUGNO 2008; - dispone , infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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